Il servizio prestato a contratto ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, modificata con legge 20 dicembre 1965, n. 1435, dal personale inquadrato in applicazione dell'articolo 1 della presente legge puo' essere riscattato agli effetti del trattamento di quiescenza statale secondo le norme contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il riscatto non e' ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa. E' data facolta' al personale d; cui al precedente comma di optare, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di immissione in ruolo, per il trattamento previdenziale in atto, in luogo del trattamento di quiescenza e di previdenza previsto per gli impiegati civili di ruolo dello Stato. ((Il personale che si avvale della facolta' prevista dal primo comma del presente articolo puo' riscattare, agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal comma medesimo, i periodi di servizio continuativo comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo, anteriormente alla assunzione a contratto)). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 5 dicembre 1972, n. 813

1

La L. 5 dicembre 1972, n. 813 ha disposto (con l'articolo unico) che la modifica apportata al terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 270 ha effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

Testo vigente dal 13 gennaio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 1973

Confronto con la versione in vigore dal 3 aprile 1968 al 13 gennaio 1973. 60 parole tolte, 11 parole aggiunte.

… Il personale che si avvale della facolta' prevista dal primo comma del presente articolo tolto: che non maturi, al raggiungimento del 65° anno di eta', l'anzianita' minima per conseguire il diritto alla pensione statale e non fruisca di altre pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti o altre forme di previdenza sostitutive della assicurazione stessa, puo' riscattare, aggiunto: agli stessi effetti e negli stessi modi stabiliti dal tolto: primo comma, entro i limiti occorrenti per raggiungere detta anzianita' minima, i aggiunto: comma medesimo, i periodi di servizio continuativo aggiunto: comunque prestato presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui alla presente legge, e presso il Ministero del turismo e dello spettacolo tolto: anteriormente all'assunzioneaggiunto: , anteriormente alla assunzione a contratto.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 5 dicembre 1972, n. 813

    La L. 5 dicembre 1972, n. 813 ha disposto (con l'articolo unico) che la modifica apportata al terzo comma dell'articolo 5 della legge 12 marzo 1968, n. 270 ha effetto dalla data di entrata in vigore della stessa legge.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;270~art5 · fonte del testo

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