Corte costituzionale

Ordinanza n. 276/2002

Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge

9 gennaio 1973, n. 3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico

approvato con d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova

disciplina degli iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti),

promosso con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 dalla Corte dei

conti, sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sull'istanza

proposta da Ignazio Piazza contro l'Istituto postelegrafonici

(IPOST), iscritta al n. 706 del registro ordinanze 2001 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 38

dell'anno 2001.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 2002 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 18 maggio 2001 la Corte dei

conti, sezione giurisdizionale per la regione siciliana - nel

giudizio promosso da Piazza Ignazio contro l'Istituto

postelegrafonici (IPOST) ed avente ad oggetto la legittimità del

diniego opposto dall'IPOST alla richiesta di riscatto del servizio

non di ruolo prestato dal Piazza, nella qualità di prestatore

d'opera addetto al recapito di telegrammi ed espressi - ha ritenuto

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973, n. 3 (Integrazioni e

modificazioni al testo unico approvato con d.P.R. 9 agosto 1967,

n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli iscritti negli elenchi

provinciali dei sostituti) nella parte in cui limita il servizio

riscattabile a quello prestato presso gli uffici locali di maggiore

importanza;

che, secondo la Corte rimettente, il periodo di servizio

pre-ruolo svolto dal Piazza dal 1 ottobre 1952 sino alla nomina a

fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della legge 27 febbraio

1958, n. 120, effettivamente non avrebbe potuto essere riscattato

perché prestato in un ufficio non ricompreso tra quelli di "maggiore

importanza";

che - tenuto conto della finalità dell'istituto del

riscatto, che mira a valorizzare un'attività lavorativa (o di

studio) prestata dal dipendente prima della costituzione di uno

stabile rapporto di lavoro, per consentirgli un più agevole

raggiungimento del minimo contributivo per la pensione - non è

giustificabile che la sede dello svolgimento di tale attività sia

scriminante quanto alla sussistenza, o meno, della facoltà di

riscatto;

che quindi - secondo la Corte rimettente - è ipotizzabile la

violazione del principio di eguaglianza (art. 3 Cost.) perché, in

presenza di eguale prestazione lavorativa, la disposizione censurata

consente il riscatto dell'attività lavorativa pre-ruolo solo se

prestata presso uffici postali genericamente qualificati di "maggiore

importanza" e non invece se prestata in altri uffici minori;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che la norma censurata - che si connota per il suo

carattere di specialità rispetto alle disposizioni del testo unico

delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie

postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e sul trattamento

economico del relativo personale (d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417) -

prevede l'eccezionale possibilità per gli iscritti al Fondo

aziendale di riscattare un particolare periodo di servizio, quello

prestato presso gli uffici locali "di maggiore importanza" in

qualità di addetto al recapito dei telegrammi dal 1 ottobre 1952

fino alla nomina a fattorino contrattista ai sensi dell'art. 2 della

legge 27 febbraio 1958, n. 120;

che la distinzione tra tali uffici di minore importanza

(agenzie rette da un titolare ) e quelli di maggiore importanza

(uffici locali retti da un direttore) non è lasciata alla

discrezionalità dell'istituto previdenziale destinatario della

domanda di riscatto, perché è la risultante della valutazione

dell'"entità del lavoro" (art. 2 del d.P.R. 3 agosto 1968, n. 1505)

calcolata e misurata secondo criteri di classificazione molto precisi

risultanti da uno specifico "punteggio" (criteri dettagliatamente

previsti dal d.P.R. n. 1505 del 1968, cit., e segnatamente

dall'art. 3);

che quindi la facoltà di riscatto del servizio pre-ruolo dei

fattorini contrattisti è riconosciuta solo in riferimento

all'attività svolta in uffici caratterizzati da un maggior carico di

lavoro, nei quali anche l'attività di recapito di telegrammi ed

espressi è verosimilmente maggiore rispetto a quella svolta in

uffici di minore importanza;

che questo criterio distintivo non appare irragionevole o

ingiustificatamente discriminatorio, in quanto il requisito della

prestazione del servizio pre-ruolo presso uffici locali di "maggiore

importanza" rappresenta un criterio indiretto di verifica della

continuità e della consistenza del lavoro svolto;

che comunque la facoltà di riscatto di tale servizio ha

carattere di beneficio eccezionale e derogatorio rispetto

all'ordinario regime del riscatto previsto per il personale in

questione (artt. 157 e 158 del d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, cit.) e

quindi non è suscettibile di estensione ad altre ipotesi;

che questa Corte (sentenza n. 227 del 1993) ha già

affermato, con riferimento ad altra fattispecie di riscatto a fini

pensionistici, che "trattandosi di un "beneficio , la sua misura è

rimessa alla discrezionalità del legislatore, ai fini del

bilanciamento dell'interesse della categoria protetta con le

disponibilità finanziarie";

che tale discrezionalità è ampia in riferimento sia ai

periodi che ai servizi da ammettere al riscatto (sentenza n. 52 del

2000) e si estende fino a "stabilire il se ed il quanto del relativo

onere da porre a carico del dipendente" (sentenza n. 112 del 1996);

che pertanto l'invocato principio di eguaglianza (art. 3

Cost.) non può dirsi leso, sicché la questione deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 11 della legge 9 gennaio 1973,

n. 3 (Integrazioni e modificazioni al testo unico approvato con

d.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, concernenti la nuova disciplina degli

iscritti negli elenchi provinciali dei sostituti), sollevata, in

riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti,

sezione giurisdizionale nella regione siciliana, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.

Il Presidente: Ruperto

Il redattore: Bile

Il cancelliere:Di Paola

Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.

Il direttore della cancelleria:Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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