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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei primi tre commi dell'art. 1 della presente legge. Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma possono essere concesse ai fini della presente legge, anticipazioni di fondi al Settore della olivicoltura che provvede alla loro ripartizione fra le Sezioni della olivicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, con le modalita' da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura le foreste di concerto con quello per le finanze.1
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 maggio 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - TASSINARI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 579
1Il D.Lgs. Luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 579, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Le anticipazioni dei fondi occorrenti per il pagamento delle quote integrative di prezzo e dei premi di cui al precedente articolo, previste a favore delle Sezioni della cerealicoltura dei Consorzi provinciali produttori dell'agricoltura e della loro Federazione, dell'Ente economico della cerealicoltura e del settore dell'olivicoltura dagli articoli 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1568, 5 della legge 24 agosto 1941, n. 991, 4 della legge 24 luglio 1942, n. 978, 2 della legge 29 maggio 1941, n. 616, 2 del R. decreto-legge 21 ottobre 1941, n. 1258, saranno invece effettuate ai Consorzi agrari provinciali".
Testo in vigore dal 12 luglio 1946 al 16 dicembre 2009
