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[1]Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione dei primi tre commi dell'art. 1 della presente legge. Sugli stanziamenti disposti ai sensi del precedente comma possono essere concesse ai fini della presente legge, anticipazioni di fondi al Settore della olivicoltura che provvede alla loro ripartizione fra le Sezioni della olivicoltura dei Consorzi provinciali tra i produttori dell'agricoltura, con le modalita' da stabilire mediante decreto del Ministro per l'agricoltura le foreste di concerto con quello per le finanze.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 29 maggio 1941-XIX
[4]VITTORIO EMANUELE
[5]MUSSOLINI - TASSINARI - DI REVEL
[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI
Testo in vigore dal 12 luglio 1941 al 12 luglio 1946
