Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 12 luglio 1941 al 16 dicembre 2009. 243 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' assunto a carico del bilancio dello Stato il pagamento a favore dei produttori di olio di oliva, di una quota di integrazione del prezzo di conferimento del prodotto all'ammasso, in misura diL. 100 a quintale per l'olio di oliva commestibile e lampante di produzione nazionale, da destinarsi al consumo interno, conferito o da conferire all'ammasso nella campagna olearia 1940-41, entro i termini che verranno fissati per ciascuna provincia dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Sono esclusi dal beneficio i produttori di oli rettificati di olio commestibile ammessi all'esonero dall'ammasso o allo svincolo in favore di determinate categorie.
tolto: La quota di integrazione e' ridotta a L. 80 al quintale per i quantitativi di olio che i produttori sono autorizzati dalle Sezioni della olivicoltura a distribuire direttamente ai dettaglianti; e a L. 60 al quintale per quelli che i produttori sono autorizzati a distribuire ai consumatori, con ritiro dei buoni tessera e con l'osservanza della disciplina di distribuzione stabilita dalle norme vigenti.
tolto: Sulle quote di integrazione di cui sopra sara' trattenuta una aliquota del 5% (cinque per cento) per il pagamento dell'imposta sulla entrata e per i servizi di accertamento e corresponsione delle quote stesse.
tolto: I produttori agricoli che entro il 31 gennaio 1941 hanno venduto le olive prodotte nella campagna 1940-41, hanno diritta di chiedere ai compratori delle olive stesse una integrazione del prezzo qualora il prezzo pagato non risulti ragguagliato al prezzo dell'olio corrisposto al frantoiano, compresa l'integrazione statale.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-05-29;616~art1 · fonte del testo
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