Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Alla copertura dell'onere derivante dall'applicazione del precedente articolo 1, si provvedera' con apposito fondo da istituire annualmente nel bilancio del Ministero dell'interno e da ripartire nella misura di un quarto alle province e di tre quarti ai comuni. Al predetto fondo sono devoluti:

  • a)il 6 per cento dell'incremento del provento complessivo dell'imposta generale sull'entrata, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscossa negli anni finanziari 1968 e 1969, rispetto al provento dell'esercizio 1959-1960; 1
  • b)le somme che residueranno, per gli anni 1968 e 1969, sui fondi istituiti a norma dell'articolo 2 della legge 21 ottobre 1960, n. 1371, e dell'articolo 16 della legge 16 settembre 1960, n. 1014, sostituiti, rispettivamente, con gli articoli 5 e 7 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 22 dicembre 1969, n. 964

1

La L. 22 dicembre 1969, n. 964, ha disposto (con l'art.9) che "Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, e' determinato, in deroga a quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge n. 420, in importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso negli anni finanziari 1966 e 1967."

Testo in vigore dal 14 gennaio 1970 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 14 gennaio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1968 al 14 gennaio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 22 dicembre 1969, n. 964

    La L. 22 dicembre 1969, n. 964, ha disposto (con l'art.9) che "Il fondo da istituire negli anni 1969 e 1970 nel bilancio del Ministero dell'interno, per gli scopi di cui all'articolo 1 della legge 28 marzo 1968, n. 420, e' determinato, in deroga a quanto previsto alla lettera a) dell'articolo 3 della citata legge n. 420, in importo pari al 4 per cento del provento dell'IGE, al netto delle restituzioni e dei rimborsi, riscosso negli anni finanziari 1966 e 1967."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1968-03-28;420~art3 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari