Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1968
Confronto con la versione in vigore dal 19 aprile 1968 al 22 dicembre 2008. 161 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: Ai comuni e alle province che, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 305 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e aggiunte, con le eccezioni previste dall'articolo 11 della legge 3 febbraio 1963, n. 56, non conseguono il pareggio economico del bilancio, e' concesso un contributo, per ciascuno degli anni 1969 e 1970, sempre che non fruiscano di particolari provvidenze dello Stato previste in leggi speciali. Per i comuni montani e per quelli delle piccole isole, determinati ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 luglio 1952, n. 991, e dell'articolo 3 della legge 2 luglio 1952, n. 703, e successive modificazioni ed aggiunte, la misura delle eccedenze indicate nel primo comma e ridotta a meta'. Il contributo anzidetto e' determinato annualmente con le modalita' previste con il penultimo e con l'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 56.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 6 AGOSTO 2008 N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1968-03-28;420~art1 · fonte del testo
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