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Il Ministro delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", nellintento di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e alla valorizzazione dellimponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato in Italia, adotta iniziative volte a:

  • a)riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico, nonche' favorire lattivazione di nuove istituzioni e citta-centri delle scienze e delle tecniche sullintero territorio nazionale;
  • b)promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonche' delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e delle tecniche;
  • c)incentivare, anche mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere, le attivita' di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e delle citta-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;
  • d)sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per unefficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per limpiego delle nuove tecnologie;
  • e)promuovere linformazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali;
  • f)promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, cosi' da far crescere una diffusa consapevolezza sullimportanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della societa. Sono considerati, in particolare, obiettivi strategici la costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici, il potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe finalita, nonche' ladozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli orti botanici delle universita' in condizione di svolgere unopera di divulgazione incisiva. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle attivita' gia' svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla individuazione di idonee strutture scientifiche distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, anche mediante centri di servizio. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per accedere ad un finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi sono i seguenti: personalita' giuridica, entita' delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attivita' prodotte, utenza raggiunta, qualita' dellofferta didattica e comunicativa, capacita' di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. I soggetti in possesso dei requisiti predetti sono inseriti, a domanda, in una tabella, da emanare con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui allarticolo 2-quater e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. La tabella e' sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro puo' promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le universita' ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalita' di finanziamento delle iniziative di comune interesse. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dellAmministrazione dei beni e delle attivita' culturali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni e le attivita' culturali. 6. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge, il Ministro riferisce al Parlamento ogni tre anni, allegando specifiche relazioni presentate da ogni singolo ente inserito nella tabella di cui al comma 3

Testo in vigore dal 4 febbraio 2000 al 1 gennaio 2022

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 4 febbraio 2000

Confronto con la versione in vigore dal 8 aprile 1991 al 4 febbraio 2000. 79 parole tolte, 420 parole aggiunte in 7 capoversi.

Il Ministro tolto: dell'universita' aggiunto: delluniversita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", tolto: nell'intento di favorire la diffussione della culturascientifica nei suoi molteplici aspetti aggiunto: nellintento di promuovere e favorire la diffusione della cultura tecnico-scientifica, intesa come cultura delle scienze matematiche, fisiche e naturali e come cultura delle tecniche derivate, e di contribuire alla tutela e tolto: valorizzazione del aggiunto: alla valorizzazione dellimponente patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato tolto: nel nostro Paese aggiunto: in Italia, adotta iniziative volte a:

a) riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura aggiunto: tecnico-scientifica e nella valorizzazione del patrimonio tolto: storico-scientifico aggiunto: tecnico-scientifico di interesse storico, nonche' favorire tolto: l'attivazione aggiunto: lattivazione di nuove istituzionitolto: , con particolare attenzione per il Mezzogiorno aggiunto: e citta-centri delle scienze e delle tecniche sullintero territorio nazionale;

b) promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche tolto: della scienza e della tecnologia aggiunto: delle scienze e delle tecniche conservate nel Paese, nonche' delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e tolto: della tecnologia aggiunto: delle tecniche;

c) incentivare, aggiunto: anche mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere, le attivita' di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei etolto: centri da potenziare o da aggiunto: delle citta-centri delle scienze e delle tecniche che ci si propone di potenziare o di istituire;

d) sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per tolto: un'efficace aggiunto: unefficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per tolto: l'impiego aggiunto: limpiego delle nuove tecnologie;

e) promuovere tolto: l'informazione aggiunto: linformazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, aggiunto: sul piano nazionale e internazionale, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimedialitolto: .aggiunto: ;

aggiunto: f) promuovere la cultura tecnico-scientifica nelle scuole di ogni ordine e grado, anche attraverso un migliore utilizzo dei laboratori scientifici e di strumenti multimediali, coinvolgendole con iniziative capaci di favorire la comunicazione con il mondo della ricerca e della produzione, cosi' da far crescere una diffusa consapevolezza sullimportanza della scienza e della tecnologia per la vita quotidiana e per lo sviluppo sostenibile della societa. Sono considerati, in particolare, obiettivi strategici la costituzione di un organico sistema nazionale di musei e centri scientifici e storico-scientifici, il potenziamento, anche attraverso intese con le amministrazioni locali e regionali, dei musei civici di storia naturale, degli orti botanici e dei musei scientifici di interesse locale e di strutture con analoghe finalita, nonche' ladozione delle misure necessarie per mettere i musei scientifici e gli orti botanici delle universita' in condizione di svolgere unopera di divulgazione incisiva. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, saranno privilegiati gli interventi volti al potenziamento delle attivita' gia' svolte che abbiano dimostrato efficacia, alla individuazione di idonee strutture scientifiche distribuite sul territorio nazionale, alla loro ottimale integrazione in reti telematiche, anche mediante centri di servizio. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, i requisiti per accedere ad un finanziamento triennale destinato al funzionamento di enti, strutture scientifiche, fondazioni e consorzi sono i seguenti: personalita' giuridica, entita' delle collezioni conservate o del patrimonio materiale o immateriale disponibile, attivita' prodotte, utenza raggiunta, qualita' dellofferta didattica e comunicativa, capacita' di programmazione pluriennale, partecipazione a programmi e progetti cogestiti a livello nazionale o internazionale. I soggetti in possesso dei requisiti predetti sono inseriti, a domanda, in una tabella, da emanare con decreto del Ministro, sentito il Comitato di cui allarticolo 2-quater e acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari. La tabella e' sottoposta a revisione ogni tre anni con la medesima procedura. Per la realizzazione delle iniziative tolto: indicate nel aggiunto: di cui al comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle … iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza tolto: dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali aggiunto: dellAmministrazione dei beni e delle attivita' culturali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni tolto: culturali ed ambientali aggiunto: e le attivita' culturali. 6. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente leggeaggiunto: , il Ministro riferisce al Parlamento tolto: nell'ambito della relazione triennale sullo stato delle ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168. aggiunto: ogni tre anni, allegando specifiche relazioni presentate da ogni singolo ente inserito nella tabella di cui al comma 3

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1991-03-28;113~art1 · fonte del testo

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