Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 aprile 1991 al 4 febbraio 2000. Leggi il testo vigente →

Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato "Ministro", nell'intento di favorire la diffussione della cultura scientifica nei suoi molteplici aspetti e di contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio tecnico-scientifico di interesse storico conservato nel nostro Paese, adotta iniziative volte a:

  • a)riorganizzare e potenziare le istituzioni impegnate nella diffusione della cultura scientifica e nella valorizzazione del patrimonio storico-scientifico, nonche' favorire l'attivazione di nuove istituzioni, con particolare attenzione per il Mezzogiorno;
  • b)promuovere la ricognizione sistematica delle testimonianze storiche della scienza e della tecnologia conservate nel Paese, nonche' delle risorse bibliografiche e documentali per le ricerche di storia delle scienze e della tecnologia;
  • c)incentivare, mediante la collaborazione con le universita' e altre istituzioni italiane e straniere, le attivita' di formazione ed aggiornamento professionale richieste per la gestione dei musei e centri da potenziare o da istituire;
  • d)sviluppare la ricerca e la sperimentazione delle metodologie per un'efficace didattica della scienza e della storia della scienza, con particolare attenzione per l'impiego delle nuove tecnologie;
  • e)promuovere l'informazione e la divulgazione scientifica e storico-scientifica, anche mediante la realizzazione di iniziative espositive, convegni, realizzazioni editoriali e multimediali. Per la realizzazione delle iniziative indicate nel comma 1, al fine di assicurare la coordinata utilizzazione delle competenze e delle risorse finanziarie, il Ministro puo' promuovere accordi e stipulare intese con le altre amministrazioni dello Stato, le universita' ed altri enti pubblici e privati. Tali accordi ed intese definiscono programmi, obiettivi, tempi di attuazione, ripartizione degli oneri e modalita' di finanziamento delle iniziative di comune interesse. Le iniziative di cui ai commi 1 e 2, che interessino settori di specifica competenza dell'Amministrazione dei beni culturali ed ambientali, sono adottate di concerto con il Ministro per i beni culturali ed ambientali. Sulle iniziative realizzate in attuazione della presente legge il Ministro riferisce al Parlamento nell'ambito della relazione triennale sullo stato delle ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Testo in vigore dal 8 aprile 1991 al 4 febbraio 2000

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1991-03-28;113~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari