Art. 9
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[1]((La misura delle indennita' assicurate agli operai nei casi d'infortunio di cui all'art. 7, dovra' essere la seguente:
[2]1° nel caso di inabilita' permanente assoluta, l'indennita' sara' uguale a sei salari annui e non mai minore di lire 3000;
[3]2° nel caso di inabilita' permanente parziale, sara' uguale a sei volte la parte di cui e' stato o puo' essere ridotto il salario annuo, che agli effetti del presente capoverso non potra' mai essere considerato inferiore alle lire 500;
[4]3° nel caso di inabilita' temporanea assoluta, l'indennita' sara' giornaliera, ed uguale alla meta' del salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovra' pagarsi per tutta la durata della inabilita';
[5]4° nel caso di inabilita' temporanea parziale, l'indennita' sara' giornaliera e uguale alla meta' della riduzione che per effetto dell'inabilita' stessa dovra' subire il salario che aveva l'operaio al momento dell'infortunio, e dovra' pagarsi per tutta la durata della inabilita';
[6]5° nel caso di morte, l'indennita' sara' uguale a cinque salari annui.
[7]Le indennita' dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario piu' basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e categoria cui gli apprendisti stessi sono addetti.
[8]In ogni infortunio il capo o esercente della impresa, industria o costruzione e' obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica, e per il certificato medico)).
Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010
