Art. 9
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903. Leggi il testo vigente →
[1]La misura delle indennita' assicurate agli operai in caso di infortunio, dovra', secondo i casi, essere la seguente:
[2]1° Nel caso d'inabilita' permanente assoluta, l'indennita' sara' eguale a cinque salari annui e non mai minore di lire 3000;
[3]2° Nel caso d'inabilita' permanente parziale, l'indennita' sara' eguale a cinque volte la parte di cui e' stato o puo' essere ridotto il salario annuo;
[4]3° Nel caso d'inabilita' temporanea assoluta, l'indennita' sara' giornaliera ed eguale alla meta' del salario medio, e dovra' pagarsi per tutta la durata dell'inabilita' cominciando dal sesto giorno;
[5]4° Nel caso d'inabilita' temporanea parziale, l'indennita' sara' eguale alla meta' della riduzione, che dovra' subire il salario medio per effetto della inabilita' stessa e dovra' pagarsi per tutta la durata della inabilita' cominciando dal sesto giorno;
[6]5° Nel caso di morte, l'indennita' sara' eguale a cinque salari annui e sara' devoluta secondo le norme del Codice civile agli eredi testamentari o legittimi.
[7]In mancanza di eredi, l'indennita' sara' versata al fondo speciale stabilito coll'articolo 26.
[8]L'indennita' dovra' essere liquidata e pagata entro tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio e nel caso di ritardo decorrera' sopra di essa dopo i tre mesi l'interesse nella misura normale.
[9]Le indennita' dovute agli apprendisti sono calcolate in base al salario piu' basso percepito dagli operai occupati nella medesima industria e nella stessa categoria degli apprendisti.
[10]In ogni infortunio, il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione e' obbligato a sostenere la spesa per le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903
