Art. 9-ter
Art. 9 ter ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Testo vigente dal 16 dicembre 2010
Art. 9 ter ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212))
Testo vigente dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1903
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010. 321 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
Art. 9 tertolto: .
tolto: L'Istituto assicuratore, oltre alle indennita' di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 9, paghera' l'indennita' per l'inabilita' assoluta temporanea per tutto il tempo nel quale l'operaio dovra' astenersi dal lavoro con un massimo di tre mesi dal giorno dell'avvenuto infortunio. Le somme corrisposte al di la' dei tre mesi saranno considerate come provvisionale sull'indennita' spettantegli ai sensi dei detti paragrafi 1 e 2 dell'art. 9.
tolto: Qualora l'indennita' spettante all'operaio a titolo di inabilita' permanente parziale sia inferiore alla somma pagatagli o a quella che dovrebbe essergli pagata come indennita' giornaliera ai termini dei nn. 3 e 4 dell'articolo 9, l'operaio ha diritto a questa maggior somma invece dell'indennita' dovutagli per inabilita' permanente.
tolto: Le indennita' giornaliere saranno pagate in via posticipata a periodi non eccedenti i setti giorni.
tolto: Le indennita' per il caso di inabilita' permanente e per il caso di morte devono essere liquidate entro otto giorni dalla presentazione dei necessari documenti, e pagate entro otto giorni da quello in cui gli operai o i loro aventi diritto di cui all'articolo 9 bis hanno accettato la liquidazione proposta dagli Istituti assicuratori.
tolto: Nel caso di ritardo nel pagamento dell'indennita' di cui nel capoverso precedente decorrera' sopra di essa l'interesse nella misura commerciale.
tolto: Colle norme e nella misura che saranno stabilite nel regolamento il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione non potra' rifiutarsi di fare anticipazioni sulle indennita' giornaliere di cui ai numeri 3 e 4 dell'articolo 9, quando ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore.
tolto: Nel regolamento debbono essere stabilite norme per la concessione di anticipazioni come provvisionali agli aventi diritto di cui all'articolo 9 bis nel caso di morte dell'operaio.
tolto: L'imprenditore o esercente che faccia anticipazioni all'operaio o ai suoi aventi diritto di cui all'articolo 9 bis avra' diritto di rivalersi, nella misura consentita dalla legge e dal Regolamento, sulla somma dovuta dall'Istituto assicuratore all'epoca della liquidazione dell'indennita', o anche alla scadenza di ogni mese, se si ritardi la liquidazione definitiva. aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art9ter · fonte del testo
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