Art. 21
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Coloro che non adempiono all'obbligo della assicurazione nel termine stabilito, o, scaduta la polizza non la rinnovano, o non la completano quando aumenta il numero degli operai, ovvero danno motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con una ammenda di lire 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnovazione fino al massimo di lire 4000; ed inoltre, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennita' agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e inoltre a versare un uguale ammontare nella Cassa che viene stabilita dall'articolo 26 di questa legge.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903
