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Coloro che non adempiono all'obbligo della assicurazione nel termine stabilito, o, scaduta la polizza non la rinnovano, o non la completano quando aumenta il numero degli operai, ovvero danno motivo alla risoluzione del contratto, sono puniti con una ammenda di lire 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, completamento o rinnovazione fino al massimo di lire 4000; ed inoltre, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennita' agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e inoltre a versare un uguale ammontare nella Cassa che viene stabilita dall'articolo 26 di questa legge.

Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art21 · fonte del testo

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