Art. 19
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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3 versioni dal 1898
Confronto con la versione in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010. 249 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Nel termine di un mese dalla entrata in vigore della presente legge, i capi od esercenti di imprese, industrie o costruzioni obbligati all'assicurazione degli operai a termine dell'articolo 6, devono denunziare la natura della loro impresa o industria e il numero dei loro operai ed apprendisti al Prefetto della provincia, che ne dara' subito notizia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
tolto: Entro un mese dalla data della denunzia al Prefetto, deve essere stipulato il contratto di assicurazione presso l'Istituto di cui all'articolo 16, o deve esser data prova che fu provveduto a' termini degli articoli 17 e 18.
tolto: I capi o esercenti d'imprese, industrie o costruzioni di nuovo impianto debbono assicurare gli operai prima del cominciamento dei lavori; e entro dieci giorni da questo devono fare la denunzia di cui nella prima parte del presente articolo.
tolto: Quando per la natura del lavoro fosse impossibile far precedere l'assicurazione al cominciamento di esso, dovranno pero' gli operai che vi sono addetti essere assicurati nel piu' breve tempo possibile, e in ogni caso non piu' tardi di cinque giorni dal principio del lavoro, se questo continua oltre tale termine. Se prima dell'assicurazione, si verificasse qualche infortunio, i capi od esercenti saranno essi tenuti a corrispondere la dovuta indennita'; e il relativo credito a favore degli operai o delle loro famiglie, in questo come in ogni altro caso in cui non vi sia assicurazione, sara' garantito dal privilegio di cui all'art. 1956, del Codice civile con iscrizione al n. 5 dell'articolo stesso.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art19 · fonte del testo
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