Art. 21
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[1]((Coloro che non adempiono all'obbligo dell'assicurazione nel termine stabilito, oppure, scaduto o risoluto il contratto, non lo rinnovano, o non lo completano quando aumenta il numero degli operai, sono puniti con una ammenda di L. 5 per ogni operaio e per ogni giorno di ritardo nella stipulazione, rinnovazione o completamento del contratto, fino al massimo di L. 2000; ed inoltre, in caso d'infortunio, sono tenuti a pagare le indennita' agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un uguale ammontare nella Cassa di cui all'art. 26 della presente legge.
[2]Coloro che, essendo colpevoli di mancato pagamento del premio convenuto o per qualsiasi altra causa loro imputabile, danno motivo alla sospensione degli effetti del contratto di assicurazione, sono puniti con ammenda estensibile fino a L. 2000; ed inoltre, in caso d'infortunio durante il periodo della sospensione, sono tenuti a pagare le indennita' agli operai nella misura che sarebbe corrisposta dall'Istituto assicuratore e a versare un eguale ammontare nella Cassa predetta)).
Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010
