Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]((Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione deve denunziare, nei modi e termini che saranno stabiliti nel regolamento di cui all'art. 27, la stipulazione del contratto di assicurazione.

[2]Egli deve pure, con le modalita', garenzie e norme che saranno stabilite nel regolamento, mettere il Governo e l'Istituto assicuratore in grado di conoscere in qualsiasi momento quali siano gli operai compresi nell'assicurazione e quali i rispettivi salari, e le giornate di lavoro da essi fatte.

[3]Le omissioni e le irregolarita' che si verificassero nella denunzia predetta, e nella osservanza delle modalita', garanzie e norme di cui nel precedente capoverso, saranno punite coll'ammenda da lire 50 a lire 100, senza pregiudizio, ove vi sia luogo, delle pene sancite all'art. 21)).

Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1903

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903. 131 parole tolte, 106 parole aggiunte in 6 capoversi.

Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione devetolto: , nel termine di quindici giorni dalla aggiunto: denunziare, nei modi e termini che saranno stabiliti nel regolamento di cui all'art. 27, la stipulazione del contratto tolto: d'assicurazione, darne notizi al Prefetto della provincia direttamente o per mezzo del Sindaco, che dovra' trasmetterla immediatamente al Prefetto.

tolto: Il Prefetto trasmettera' alla fine di ogni mese al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.

tolto: Le variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni dovranno essere notificate nello stesso modo nei primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui sono avvenute. Il Prefetto ne dara' subito notizia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio aggiunto: di assicurazione.

aggiunto: Egli deve pure, con le modalita', garenzie e norme che saranno stabilite nel regolamento, mettere il Governo e l'Istituto assicuratore in grado di conoscere in qualsiasi momento quali siano gli operai compresi nell'assicurazione e quali i rispettivi salari, e le giornate di lavoro da essi fatte.

Le tolto: norme per la denunzia e le indicazioni che dovra' contenere, saranno fissate nel regolamento di cu all'articolo 27.

tolto: Le omissioni della denunzia e delle notificazioni predette saranno punite con ammenda da 50 a 100 lire aggiunto: omissioni e le irregolarita' che si verificassero nella denunzia predetta, e nella osservanza delle modalita', garanzie e norme di cui nel precedente capoverso, saranno punite coll'ammenda da lire 50 a lire 100, senza pregiudizio, ove vi sia luogo, delle pene sancite all'art. 21.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art20 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari