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[1]((Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione deve denunziare, nei modi e termini che saranno stabiliti nel regolamento di cui all'art. 27, la stipulazione del contratto di assicurazione.
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[2]Egli deve pure, con le modalita', garenzie e norme che saranno stabilite nel regolamento, mettere il Governo e l'Istituto assicuratore in grado di conoscere in qualsiasi momento quali siano gli operai compresi nell'assicurazione e quali i rispettivi salari, e le giornate di lavoro da essi fatte.
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[3]Le omissioni e le irregolarita' che si verificassero nella denunzia predetta, e nella osservanza delle modalita', garanzie e norme di cui nel precedente capoverso, saranno punite coll'ammenda da lire 50 a lire 100, senza pregiudizio, ove vi sia luogo, delle pene sancite all'art. 21)).
Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010
Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903. 131 parole tolte, 106 parole aggiunte in 6 capoversi.
Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione devetolto: , nel termine di quindici giorni dallaaggiunto: denunziare, nei modi e termini che saranno stabiliti nel regolamento di cui all'art. 27, la stipulazione del contrattotolto: d'assicurazione, darne notizi al Prefetto della provincia direttamente o per mezzo del Sindaco, che dovra' trasmetterla immediatamente al Prefetto.
tolto: Il Prefetto trasmettera' alla fine di ogni mese al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.
tolto: Le variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni dovranno essere notificate nello stesso modo nei primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui sono avvenute. Il Prefetto ne dara' subito notizia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercioaggiunto: di assicurazione.
aggiunto: Egli deve pure, con le modalita', garenzie e norme che saranno stabilite nel regolamento, mettere il Governo e l'Istituto assicuratore in grado di conoscere in qualsiasi momento quali siano gli operai compresi nell'assicurazione e quali i rispettivi salari, e le giornate di lavoro da essi fatte.
Letolto: norme per la denunzia e le indicazioni che dovra' contenere, saranno fissate nel regolamento di cu all'articolo 27.
tolto: Le omissioni della denunzia e delle notificazioni predette saranno punite con ammenda da 50 a 100 lireaggiunto: omissioni e le irregolarita' che si verificassero nella denunzia predetta, e nella osservanza delle modalita', garanzie e norme di cui nel precedente capoverso, saranno punite coll'ammenda da lire 50 a lire 100, senza pregiudizio, ove vi sia luogo, delle pene sancite all'art. 21.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
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