Art. 20
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[1]Il capo o esercente dell'impresa, industria o costruzione deve, nel termine di quindici giorni dalla stipulazione del contratto d'assicurazione, darne notizi al Prefetto della provincia direttamente o per mezzo del Sindaco, che dovra' trasmetterla immediatamente al Prefetto.
[2]Il Prefetto trasmettera' alla fine di ogni mese al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio la lista completa dei contratti di assicurazione, che gli furono denunziati nel mese stesso.
[3]Le variazioni del numero degli operai e delle corrispondenti assicurazioni dovranno essere notificate nello stesso modo nei primi dieci giorni del mese successivo a quello in cui sono avvenute. Il Prefetto ne dara' subito notizia al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.
[4]Le norme per la denunzia e le indicazioni che dovra' contenere, saranno fissate nel regolamento di cu all'articolo 27.
[5]Le omissioni della denunzia e delle notificazioni predette saranno punite con ammenda da 50 a 100 lire.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903
