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[1]I criteri per determinare i casi d'inabilita' permanente e quelli d'inabilita' temporanea saranno stabiliti col regolamento, di cui all'articolo 27 della presente legge.

[2]((Per salario annuo di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 9, s'intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la rimunerazione effettiva che e' stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, fino al limite massimo di L. 2000. Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, ma per non meno di sei mesi, il salario annuo si valuta uguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di L. 2000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prendera' senz'altro per base il salario cosi' fissato fino al detto limite massimo.

[3]Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nel periodo in cui ha prestato servizio durante i 12 mesi antecedenti all'infortunio, per il numero dei giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.

[4]Per giornata effettiva di lavoro s'intende il periodo di lavoro prestato durante l'orario ordinario in uso nella impresa o nello stabilimento, e che, secondo l'orario stesso, corrisponde ad una giornata di lavoro.

[5]Quando per la natura del lavoro o per altre ragioni l'operaio sia occupato nelle imprese o negli stabilimenti per meno di sei mesi, qualunque sia la forma sotto la quale viene retribuito, il salario giornaliero e il salario annuo saranno determinati colle norme che saranno fissate nel regolamento)).

Testo in vigore dal 30 dicembre 1903 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 dicembre 1903

Confronto con la versione in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903. 25 parole tolte, 202 parole aggiunte in 4 capoversi.

Per tolto: determinare la misura delle indennita' fissate nei numeri 1°, 2° e 5° aggiunto: salario annuo di cui ai numeri 1, 2 e 5 dell'articolo 9, aggiunto: s'intende, per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti durante i dodici mesi trascorsi prima dell'infortunio, la rimunerazione effettiva che e' stata ad essi corrisposta durante questo tempo, sia in danaro, sia in natura, fino al limite massimo di L. 2000. Per gli operai occupati nelle imprese o negli stabilimenti per meno di dodici mesi prima dell'infortunio, ma per non meno di sei mesi, il salario annuo si valuta tolto: come eguale aggiunto: uguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di tolto: lire 2000 aggiunto: L. 2000; a meno che il salario sia fissato in ragione d'anno, nel qual caso si prendera' senz'altro per base il salario cosi' fissato fino al detto limite massimo.

Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio tolto: nelle ultime cinque settimane di lavoro pel numero di aggiunto: nel periodo in cui ha prestato servizio durante i 12 mesi antecedenti all'infortunio, per il numero dei giorni effettivi di lavoro nello stesso periodoaggiunto: .

aggiunto: Per giornata effettiva di lavoro s'intende il periodo di lavoro prestato durante l'orario ordinario in uso nella impresa o nello stabilimento, e che, secondo l'orario stesso, corrisponde ad una giornata di lavoro.

aggiunto: Quando per la natura del lavoro o per altre ragioni l'operaio sia occupato nelle imprese o negli stabilimenti per meno di sei mesi, qualunque sia la forma sotto la quale viene retribuito, il salario giornaliero e il salario annuo saranno determinati colle norme che saranno fissate nel regolamento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1898-03-17;80~art10 · fonte del testo

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