Art. 10
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[1]I criteri per determinare i casi d'inabilita' permanente e quelli d'inabilita' temporanea saranno stabiliti col regolamento, di cui all'articolo 27 della presente legge.
[2]Per determinare la misura delle indennita' fissate nei numeri 1°, 2° e 5° dell'articolo 9, il salario annuo si valuta come eguale a 300 volte il salario o mercede giornaliera, sino al limite massimo di lire 2000.
[3]Il salario giornaliero risulta dividendo la somma dei guadagni percepiti dall'operaio nelle ultime cinque settimane di lavoro pel numero di giorni effettivi di lavoro nello stesso periodo.
Testo in vigore dal 31 marzo 1898 al 30 dicembre 1903
