Art. 7 — Requisiti generali
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I componenti delle commissioni tributarie debbono:
- a)essere cittadini italiani;
- b)avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
- c)non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d)non aver superato al momento della nomina settantadue anni di eta';
- e)avere idoneita' fisica e psichica;
- f)avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria.
Testo in vigore dal 13 gennaio 1993 al 3 dicembre 2005
