Art. 24 — Attribuzioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 luglio 2011 al 1 gennaio 2016. Leggi il testo vigente →

Il consiglio di presidenza:

  • a)verifica i titoli di ammissione dei propri componenti e decide sui reclami attinenti alle elezioni;
  • b)disciplina con regolamento interno il proprio funzionamento;
  • c)delibera sulle nomine e su ogni altro provvedimento riguardante i componenti delle commissioni tributarie;
  • d)formula al Ministro delle finanze proposte per l'adeguamento e l'ammodernamento delle strutture e dei servizi, sentiti i presidenti delle commissioni tributarie;
  • e)predispone elementi per la redazione della relazione del Ministro delle finanze di cui all'art. 29, comma 2, anche in ordine alla produttivita' comparata delle commissioni;
  • f)stabilisce i criteri di massima per la formazione delle sezioni e dei collegi giudicanti;
  • g)stabilisce i criteri di massima per la ripartizione dei ricorsi nell'ambito delle commissioni tributarie divise in sezioni;
  • h)promuove iniziative intese a perfezionare la formazione e l'aggiornamento professionale dei giudici tributari;
  • i)esprime parere sugli schemi di regolamento e di convenzioni previsti dal presente decreto o che comunque riguardano il funzionamento delle commissioni tributarie;
  • l)esprime parere sulla ripartizione fra le commissioni tributarie dei fondi stanziati nel bilancio del Ministero delle finanze per le spese di loro funzionamento;
  • m)esprime parere sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;
  • m-bis)dispone, in caso di necessita', l'applicazione di componenti presso altra commissione tributaria o sezione staccata, rientrante nello stesso ambito regionale, per la durata massima di un anno;
  • n)delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento ((dell'attivita' giurisdizionale)) delle commissioni tributarie e puo' disporre ispezioni ((nei confronti del personale giudicante)) affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

Testo in vigore dal 17 luglio 2011 al 1 gennaio 2016

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 luglio 2011

Confronto con la versione in vigore dal 28 febbraio 2002 al 17 luglio 2011. 16 parole tolte, 15 parole aggiunte in 2 capoversi.

m) esprime parere tolto: sulla determinazione dei compensi fissi ed aggiuntivi ai componenti delle commissioni tributarie di cui all'art. 13 aggiunto: sul decreto di cui all'articolo 13, comma 1;

n) delibera su ogni altra materia ad esso attribuita dalla legge. Il consiglio di presidenza vigila sul funzionamento aggiunto: dell'attivita' giurisdizionale delle commissioni tributarie e puo' disporre ispezioni aggiunto: nei confronti del personale giudicante affidandone l'incarico ad uno dei suoi componenti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-12-31;545~art24 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari