I trasferimenti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo sono disposti annualmente dal provveditore agli studi in base ai criteri di cui all'articolo 32 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed a quanto disposto in sede di contrattazione. I trasferimenti nell'ambito della provincia sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da altra provincia. I trasferimenti, da un ruolo provinciale a un altro del medesimo profilo professionale di diversa provincia, sono disposti sia sul 50% dei posti che risultino vacanti e disponibili entro il 31 marzo di ogni anno, sia per compensazione. I posti che risultino, per qualsiasi causa, disponibili e vacanti dopo il 31 marzo sono assegnati nella misura intera alle nuove nomine in ruolo, che sono disposte su sedi provvisorie. Ai fini del trasferimento gli aspiranti debbono inoltrare domanda al provveditore agli studi competente territorialmente in relazione al ruolo cui aspirano ad essere trasferiti, indicando le sedi desiderate in ordine di preferenza. Le domande di trasferimento debbono essere presentate tramite il provveditore agli studi che amministra il ruolo cui gli aspiranti appartengono. Il provveditore agli studi competente forma una graduatoria degli aspiranti sulla base dell'anzianita' di servizio e delle condizioni di famiglia degli aspiranti stessi. I trasferimenti sono disposti a favore degli impiegati che si siano utilmente collocati nella graduatoria in relazione al numero dei posti da attribuire ed alla disponibilita' delle sedi richieste. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce, con propria ordinanza, il termine per la presentazione delle domande, i documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse, i criteri di valutazione dei titoli relativi al servizio ed alle condizioni di famiglia, nonche' gli adempimenti propri del provveditore agli studi. L'ordinanza deve prevedere un punteggio particolare per il personale che sia rimasto nella stessa scuola per almeno 3 anni. 96

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83

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Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

Testo vigente dal 5 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 5 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 19 maggio 1994 al 5 luglio 2024.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83

    Il D.P.R. 24 aprile 2024, n. 83 ha disposto (con l'art. 18, comma 2, alinea) che, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, il presente articolo cessa di avere efficacia nei confronti delle istituzioni e del personale appartenente ai ruoli dell'Alta formazione artistica musicale e coreutica.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1994-04-16;297~art566 · fonte del testo

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