Il personale trasferito che, per riconosciuta impossibilita' di trovare alloggio nella nuova sede di servizio, trasferisca la famiglia, i mobili e le masserizie in comuni viciniori, e' ammesso ugualmente a fruire delle indennita' e dei rimborsi inerenti al trasferimento purche' la distanza dalla casa municipale del comune viciniore alla nuova sede di servizio non superi i 30 chilometri. 4 5 Il successivo trasferimento nella sede di servizio, se avvenuto entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 20, da' diritto al rimborso delle spese di viaggio delle persone di famiglia e di trasporto dei mobili e delle masserizie. Nel caso di trasferimento, anche non contemporaneo, nella medesima sede di servizio di due coniugi dipendenti statali, ancorche' appartenenti ad amministrazioni diverse, non separati legalmente, e' attribuita una sola indennita' di prima sistemazione al coniuge con qualifica piu' elevata. Nei casi di trasferimento a domanda e' escluso qualsiasi rimborso di spese o corresponsione di indennita'.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394

4

con decorrenza dal 1 settembre 1995

Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze armate la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita' ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del personale, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973".

D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395

5

con decorrenza dal 1 settembre 1995

Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita' ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del dipendente, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/l973". Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto lo stesso (con l'art. 40, comma 1) per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

Testo vigente dal 7 ottobre 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 ottobre 1995

Confronto con la versione in vigore dal 29 dicembre 1973 al 7 ottobre 1995.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394

    Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze armate la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita' ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del personale, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il personale sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/1973".

  • D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395

    Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "A decorrere dal 1 settembre 1995, per gli appartenenti alle Forze di Polizia ad ordinamento civile, la distanza massima di 30 chilometri prevista dall'art. 22, comma 1, della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e successive modificazioni, per il riconoscimento del diritto alle indennita' ed ai rimborsi inerenti al trasferimento di sede, e' elevata a 90 chilometri. L'eventuale successivo trasloco dei mobili e delle masserizie, per volonta' del dipendente, in una localita' comunque compresa tra la sede di servizio ed il comune ove il dipendente sia stato autorizzato ad alloggiare anche in applicazione della presente norma, non da' diritto alle indennita' ed ai rimborsi previsti dal titolo II della stessa legge n. 836/l973". Lo stesso D.P.R. ha inoltre disposto lo stesso (con l'art. 40, comma 1) per gli appartenenti alle Forze di polizia ad ordinamento militare.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1973-12-18;836~art22 · fonte del testo

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