Le disposizioni contenute negli articoli 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, si applicano anche ai magistrati dell'Ordine giudiziario, del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, agli avvocati e procuratori dello Stato e alle loro vedove e orfani. La disposizione del comma precedente ha effetto dal 1 luglio 1956 limitatamente all'applicazione dell'art. 21 del decreto indicato nel comma stesso.

Testo vigente dal 4 luglio 1960

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1960-06-18;606~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari