Ferme restando per il periodo 1 luglio 1956-30 giugno 1957 le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, per le cessazioni dal servizio aventi decorrenza dal 1 luglio 1957 in poi sono apportate alle norme predette che regolano il trattamento ordinario di quiescenza, a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nell'art. 1 del decreto stesso, spettante agli impiegati civili, ai militari, ai salariati e alle loro famiglie, le modificazioni di cui ai seguenti articoli da 2 a 6.

Testo vigente dal 27 luglio 1956

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-07-11;734~art1 · fonte del testo

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