Art. 21 — Finanziamento delle gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti

Il contributo per l'adeguamento delle pensioni dovuto dagli artigiani ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 luglio 1959, n. 463, e dagli esercenti attivita' commerciali ai sensi dell'articolo 10 della legge 22 luglio 1966, n. 613, e' stabilito, con decorrenza dal 1 gennaio 1975, nella misura di L. 6.000 di cui L. 1.000 destinate al risanamento delle rispettive gestioni speciali. Il Ministro per il tesoro puo' utilizzare il gettito derivante dalla quota riservata al risanamento delle gestioni di cui al comma precedente, con le modalita' di cui all'articolo 19, per effettuare operazioni finanziarie, dirette allo stesso scopo, alle condizioni stabilite dall'articolo 18. Per gli anni successivi al 1976 e' confermato il contributo dello Stato a favore delle gestioni pensionistiche degli artigiani e dei commercianti nella misura indicata per tale anno dalla tabella allegata al decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114.

Testo vigente dal 5 giugno 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-06-03;160~art21 · fonte del testo

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