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(1) - Dall'entrata in vigore del presente Accordo, non potranno essere ulteriormente proposti, dallo Stato italiano o dai suoi sudditi, reclami basati sul Trattato di San Germano e riguardanti restituzione di oggetti o pagamento di indennita' per danni, contro lo Stato Austriaco o i suoi sudditi. (2) - I reclami pendenti innanzi al Tribunale arbitrale misto od all'Arbitro di cui all'articolo 1, secondo alinea, del presente Accordo, saranno considerati senza effetto. (3) - L'Italia avra' facolta' di regolare, mediante leggi interne, la materia attinente ai reclami suddetti.
Testo in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025
