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L'Austria, per se' e per i suoi sudditi, a norma dell'articolo 3 dell'Accordo dell'Aja del 20 gennaio 1930, conferma di aver rinunciato ai reclami concernenti le spese di gestione e di liquidazione dei beni sequestrati, e gli interessi sul ricavato di liquidazione dei beni stessi.
Testo in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025
