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I depositi per spese e contributo effettuati preventivamente e relativi a cause, per le quali, all'entrata in vigore del presente Accordo, non sia stata emessa sentenza, saranno restituiti alle parti dopo detratte le spese gia' sostenute. Detti depositi saranno restituiti agli Uffici di verifica e di compensazione, se versati da questi ultimi.
Testo in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025
