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Le vertenze previste dall'art. 256, lettera b), 2° alinea, saranno regolate dalla giurisdizione ordinaria. Le istanze relative, pendenti presso il Tribunale arbitrale misto italo-austriaco, saranno considerate come ritirate. La prescrizione interrotta dalla istanza presentata al Tribunale arbitrale misto, riprendera' il suo corso dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente Accordo.
Testo in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025
