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[1]Accordo sugli Uffici di verifica e compensazione e sul Tribunale arbitrale misto italo-austriaco.
[2]L'Italia e l'Austria desiderano definire, con la liquidazione del passato, anche i rapporti relativi agli Uffici di verifica e di compensazione, al Tribunale arbitrale misto ed all'Arbitro istituito in virtu' del paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV della Parte X del Trattato di San Germano. Quindi hanno nominato per loro Plenipotenziari: Sua Maesta' il Re d'Italia: S. E. il Commendatore Giacinto Auriti, Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario di S. M. il Re a Vienna; Il Presidente Federale della Repubblica d'Austria: Monsignor dott. Ignazio Seipel, Ministro federale degli Affari Esteri, i quali, avendo esibito i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma hanno convenuto quanto segue:
[3]Art. 1.
[4](1) - Gli Uffici di verifica e di compensazione ed il Tribunale arbitrale misto istituiti, nei rapporti fra l'Italia o l'Austria, rispettivamente in virtu' degli articoli 248 e 256 del Trattato di San Germano, sono soppressi. (2) - Le operazioni degli Uffici di verifica e di compensazione suindicati, nonche' le funzioni del Tribunale arbitrale misto italo-austriaco e dell'Arbitro, nominato in forza del paragrafo 4 dell'allegato alla Sezione IV della Parte X del Trattato di San Germano, cesseranno il giorno dell'entrata in vigore del presente Accordo.
Testo in vigore dal 20 aprile 1932 al 9 maggio 2025
