Art. 56 — Amministrazione dell'ente ospedaliero

Per quanto non disposto nella presente legge si applicano agli enti ospedalieri le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, nel regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, intendendosi sostituito al prefetto, vice prefetto, o prefettura il medico provinciale. Fino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dal capo terzo del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la vigilanza sugli enti ospedalieri e' esercitata dal medico provinciale nelle forme e con le modalita' previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dal regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e il controllo di merito e' esercitato, a norma del precedente articolo 16, ultimo comma, da un comitato provinciale per l'assistenza ospedaliera, presieduto dal medico provinciale e composto da cinque rappresentanti della provincia e da un rappresentante del comune capoluogo della provincia eletti nei modi previsti per i rappresentanti degli stessi enti nel comitato provinciale di assistenza e beneficenza, ed inoltre da un rappresentante dell'Amministrazione dell'interno, dei lavori pubblici e del lavoro della provincia, designati, rispettivamente, dal prefetto, dall'ingegnere capo del Genio civile e dal direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Esercita la funzione di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita'. Per le Regioni non ancora costituite i sei membri di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 9 sono designati dal Consiglio provinciale della provincia dove ha sede l'ente ospedaliero.

Testo vigente dal 12 marzo 1968

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 170/1973

    Questione infondata
    28 novembre 1973

    Non è fondata - in riferimento agli artt. 117, 118, 130 della Costituzione - la questione di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), nella parte in cui mantengono in vigore le norme art. 132 R.D. 4 febbraio 1915, n. 148 ed art. 81 R.D. 5 febbraio 1891, n. 99) attributive al Comune del potere di sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza. Invero, la sorveglianza de qua - in quanto come è pacifico, si risolve in affatto generiche facoltà ispettive di segnalazione e di denunzia - per un verso rimane, evidentemente, estranea alla materia dei controlli tipici riservati alla Regione dall'art. 130 della Costituzione; e, per altro verso, lungi dal contraddire, conferma, anzi, le funzioni amministrative, attribuite alla Regione dagli artt. 117 e 118 della Costituzione, nella materia della beneficenza pubblica, in quanto rispetto a queste si pone in posizione strumentale e di mera ausiliarità.

    Art. 55 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 56 Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera · Art. 117 cost. · Art. 118 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1968-02-12;132~art56 · fonte del testo

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