Corte costituzionale

Sentenza n. 170/1973

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/11/1973 · relatore Giulio Gionfrida

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56

della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge ospedaliera), dell'art. 132

del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 (nuovo testo unico della legge

comunale e provinciale), e dell'art. 81 del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99

(approvazione del regolamento sulle istituzioni pubbliche di

beneficenza), promosso con ordinanza emessa l'8 giugno 1971 dalla Corte

d'appello di Milano nel procedimento civile vertente tra Marandola

Paolo, Veltri Cornelio e Azzarelli Vittorio, iscritta al n. 426 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4 del 5 gennaio 1972.

Visti gli atti di Costituzione di Marandola Paolo e Veltri Cornelio

e d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1973 il Giudice relatore

Giulio Gionfrida;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - In un procedimento civile di impugnazione - proposto da

Cornelio Veltri e Paolo Marandola avverso la sentenza del tribunale di

Pavia che, in accoglimento del ricorso dell'elettore Vittorio

Azzarelli, aveva (ex art. 15, n. 3, t.u. 1960, n. 570) dichiarato la

decadenza degli appellanti dalla carica di consiglieri del Comune di

Pavia, in quanto dipendenti di un ente (il Policlinico S. Matteo,

costituito in ente ospedaliero ai sensi della legge n. 132 del 1968),

sottoposto alla sorveglianza del Comune medesimo - l'adita Corte di

appello di Milano, con ordinanza 8 giugno 1971, ritenutane la rilevanza

in causa e la non manifesta infondatezza, ha sollevato questione di

legittimità costituzionale degli artt. 55 e 56 della legge ospedaliera

12 febbraio 1968, n. 132, nonché dell'articolo 132 t.u. delle leggi

comunali e provinciali 4 febbraio 1915, n. 148, e dell'art. 81 del r.d.

5 febbraio 1891, n. 99, contenente regolamento di esecuzione della

legge 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza.

Partendo dal presupposto che gli artt. 55 e 56 della citata legge

ospedaliera avrebbero mantenuto in vigore le norme (art. 132 r.d. 1915,

n. 148, ed art. 81 r.d. 1891, n. 99) attributive al Comune del potere

di sorveglianza sulle istituzioni pubbliche di assistenza e

beneficenza, ha ritenuto, invero, il giudice a quo che tale potere,

appunto, contrasterebbe con i precetti costituzionali di cui agli artt.

117, 118 e 130. I quali - nella materia della beneficenza pubblica e

dell'assistenza sanitaria qui interessata - riservano alle Regioni la

competenza legislativa ed amministrativa ed il potere di controllo

sugli enti.

2. - L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata.

3. - Nel giudizio innanzi a questa Corte si sono costituiti il

Veltri ed il Marandola, che - con argomentazioni adesive a quelle

svolte dal giudice di rinvio - hanno sollecitato la declaratoria di

incostituzionalità delle norme denunziate.

È intervenuto, altresì, il Presidente del Consiglio dei ministri,

per escludere, invece, la fondatezza della sollevata questione. Considerato in diritto :

1. - L'ordinanza investe la costituzionalità del potere di

"sorveglianza" attribuito al Comune sugli "stabilimenti di carità e

beneficenza", rectius delle norme che tale potere contemplano (art. 132

r.d. 4 febbraio 1915, n. 148, t.u. leggi comunali e provinciali),

disciplinano (art. 81 r.d. 5 febbraio 1891, n. 99) e mantengono in

vigore (artt. 55 e 56 legge ospedaliera 12 febbraio 1968, n. 132).

Stabilisce, infatti, testualmente l'art. 56 della legge 1968, n.

132, che "si applicano agli enti ospedalieri le norme contenute nella

legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, del r.d. 5

febbraio 1891, n. 99, e nel r.d. 3 marzo 1934, n. 383, in quanto

compatibili con le norme contenute nella presente legge", mentre il

precedente art. 55 delega il Governo, tra l'altro, ad integrare e

coordinare" gli indicati decreti con la legge 1968, n. 132.

Ora, è stato, appunto, ritenuto dalla giurisprudenza che tra le

norme "compatibili" con la disciplina ospedaliera, rientrino, in

particolare, anche gli artt. 132 r.d. 1915, n. 148 e 81 r.d. 1891, n.

99, nei quali è menzione del potere di "sorveglianza" del Comune sugli

istituti pubblici di beneficenza ed assistenza.

Tale potere - la cui fonte normativa non risulta, pertanto,

abrogata - verrebbe, appunto, a confliggere con gli artt. 117, 118 e

130 della Costituzione, i quali - nella materia (tra l'altro) della

beneficenza pubblica e dell'assistenza sanitaria - riservano alla

Regione competenza legislativa ed amministrativa e poteri di controllo.

2. - La questione non è fondata.

Invero, la "sorveglianza" de qua - in quanto non implica "alcun

diritto di dare ordini o disposizioni o di intervenire alle adunanze

delle amministrazioni degli istituti" (art. 81 r.d. 1891 citato) ed, in

definitiva, com'è pacifico, unicamente si risolve in affatto generiche

facoltà ispettive, di segnalazione o denunzia - rimane, evidentemente,

del tutto estranea alla materia dei controlli tipici (di legittimità e

di merito "sugli atti delle Province, dei Comuni e degli altri enti

locali"), che forma, invece, oggetto del potere attribuito alla Regione

dall'art. 130 della Costituzione.

Di modo che nessun contrasto con tale indicato precetto può, nella

specie, configurarsi.

3. - D'altra parte neppure, poi, si realizza la denunziata

violazione degli artt. 117 e 118 della Costituzione - dal contesto dei

quali, appunto, discende, per la Regione, la titolarità delle

"funzioni amministrative" nella materia della "beneficenza pubblica ed

assistenza sanitaria ed ospedaliera" - atteso che l'esaminato potere di

"sorveglianza" del Comune sugli istituti assistenziali, lungi dal

contraddire la detta competenza della Regione, logicamente, anzi, la

conferma e la implica, nella misura in cui, rispetto a questa, si pone

in posizione evidentemente strumentale e, comunque, di mera

ausiliarietà.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 55 e 56 della legge 12 febbraio 1968, n. 132 (legge

ospedaliera), 132 del r.d. 4 febbraio 1915, n. 148 (nuovo testo unico

della legge comunale e provinciale), 81 del r.d. 5 febbraio 1891, n. 99

(approvazione del regolamento sulle istituzioni pubbliche di

beneficenza), sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 130 della

Costituzione, con l'ordinanza 8 giugno 1971 della Corte d'appello di

Milano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 22 novembre 1973.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -

ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -

VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1973:170 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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