Corte costituzionale

Sentenza n. 33/1982

Questione dichiarata infondata · depositata il 11/02/1982 · relatore Oronzo Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 60,

lett. a), e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 ("Stato giuridico dei

dipendenti degli enti ospedalieri") e dell'art. 6 della legge 10 maggio

1964, n. 336 ("Norme sullo stato giuridico del personale sanitario

degli ospedali"), promossi con due ordinanze del Tribunale

amministrativo regionale per l'Abruzzo in data 4 ottobre 1977 e 21

febbraio 1978 e con tre ordinanze del Consiglio di Stato - Sez. V

giurisdizionale - in data 27 novembre 1975 e 6 aprile 1979 (due

ordinanze), rispettivamente iscritte ai nn. 276, 305 e 383 del registro

ordinanze 1978 ed ai nn. 560 e 939 del registro ordinanze 1979 e

pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 250, 257 e 300

del 1978, n. 265 del 1979 e n. 50 del 1980.

Visti gli atti di costituzione di Arcuri Francesco e di Gariglio

Marcella e gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 dicembre 1981 il Giudice relatore

Oronzo Reale;

uditi gli avvocati Filippo Lubrano e Giacinto Miraglia, per Arcuri

Francesco, l'avvocato Salvatore Neglia, per Gariglio Marcella e

l'avvocato dello Stato Paolo D'Amico, per il Presidente del Consiglio

dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con due ordinanze, emesse rispettivamente in data 4 ottobre

1977 (reg. ord. n. 276 del 1978) e 21 febbraio 1978 (reg. ord. n. 305

del 1978), il TAR per l'Abruzzo sollevava questione incidentale di

legittimità costituzionale degli artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R.

27 marzo 1969, n. 130, in relazione all'art. 42, ultimo comma, della

legge 12 febbraio 1968, n. 132, e all'art. 6 della legge 10 maggio

1964, n. 336, per preteso contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Il detto tribunale amministrativo era stato investito di quattro

ricorsi di altrettanti primari ospedalieri i quali erano stati

collocati a riposo in quanto avevano compiuto i sessantacinque anni; i

medici ricorrenti avevano per contro sostenuto di aver diritto ad

essere mantenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno

di età, in forza dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336;

questa norma aveva disposto che determinate categorie di sanitari

avessero diritto ad essere mantenute in servizio fino al compimento del

settantesimo anno.

Premesso che, ad avviso del collegio a quo, il d.P.R. 27 marzo

1969, n. 130, emanato in forza della delega contenuta nella legge 12

febbraio 1968, n. 132, aveva per un verso stabilito un limite massimo

generale di sessantacinque anni per il collocamento a riposo del

personale medico, e, per contro, abrogato ogni disposizione contraria

in materia, e che pertanto non poteva dubitarsi della infondatezza, de

iure condito, dei ricorsi in parola, si rilevava che la legge delega

del 1968 aveva dettato direttive al legislatore delegato che, nella

specie, sarebbero state disattese. Infatti, la citata legge del 1968

avrebbe da un lato (art. 66) "ribadito inequivocabilmente la vigenza

del ricordato art. 6 della legge n. 336 del 1964, estendendo il

beneficio previsto anche al personale successivamente trasferito ad

altro ospedale; e, dall'altro, sancito (art. 42) il riconoscimento

delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale in

servizio.

Tale ultima norma assume particolare rilievo nell'argomentare del

tribunale amministrativo a quo; si rileva infatti che il diritto alla

permanenza in servizio fino al settantesimo anno di età, attiene

"indubbiamente" allo status sanitario ospedaliero, diritto già

acquisito per coloro che già si trovano nelle condizioni previste

dall'art. 6 più volte citato. Deriverebbe da ciò che le norme di cui

agli artt. 60 e 135 del d.P.R. n. 130 del 1969, con l'introdurre in via

generale ed indifferenziata il collocamento a riposo al compimento del

sessantacinquesimo anno di età, e con l'abrogare ogni disposizione

contraria, avrebbero oltrepassato i limiti della delega contenuta

nell'art. 42 della legge n. 132 del 1968, per ciò che attiene alla

posizione di quei sanitari che avevano acquisito il diritto ad essere

trattenuti in servizio fino al compimento del settantesimo anno in

forza dell'art. 6 della legge n. 336 del 1964. Ne risulterebbe quindi

violato l'art. 76 della Costituzione.

Le ordinanze venivano ritualmente notificate e comunicate; spiegava

intervento il Presidente del Consiglio per il tramite dell'Avvocatura

generale dello Stato, relativamente ad entrambi i giudizi, mentre le

parti private non si costituivano.

Negli atti di intervento si osservava che se la legge delegante

aveva prescritto al legislatore di riconoscere le posizioni giuridiche

ed economiche acquisite dal personale già in servizio, in questo

concetto non possono certo essere ricomprese le posizioni di quel

personale cui era stato riconosciuto il diritto di restare in servizio

sino al compimento del settantesimo anno. Vige infatti (ed è al

riguardo preminente) per il legislatore ordinario l'obbligo di

organizzare i pubblici uffici in modo da assicurarne il buon andamento

e l'efficienza. Pertanto, se "una norma di privilegio preesistente"

aveva disposto che il collocamento a riposo dovesse avvenire al

compimento del settantesimo anno, ciò era stato stabilito in modo

difforme da ciò "che occorreva ed occorre" per il puntuale svolgimento

- nell'ospedale - dei servizi sanitari di istituto.

Si ricordava che alcune decisioni del Consiglio di Stato avevano

escluso che in tema di collocamento a riposo per limiti di età

potessero esistere posizioni acquisite. Si sottolineava altresì che la

norma di cui all'art. 66 della legge n. 132 del 1968, che aveva esteso

la possibilità di rimanere in servizio fino a 70 anni anche al caso di

trasferimento da un ospedale all'altro, purché in presenza di un

rapporto di categoria tra l'uno e l'altro luogo di cura, non può

essere considerata come norma delegante, altri essendo il suo scopo e

la sua collocazione nella legge delega.

2. - Con ordinanza emessa in data 27 aprile 1975 (reg. ord. n. 383

del 1978), la V sezione del Consiglio di Stato ha sollevato un'analoga

questione di costituzionalità attinente alle stesse norme di cui si è

detto e con riferimento pure all'art. 76 della Costituzione, seppure

avuto riguardo alla legge 20 febbraio 1956, n. 68, su cui il

ricorrente, primario incaricato, aveva basato il suo diritto ad

ottenere il mantenimento in servizio fino al 70 anno di età.

Sostanzialmente nell'ordinanza di remissione si ritiene che il diritto

di essere trattenuti in servizio, spettante a quei sanitari in possesso

dei requisiti di cui alla legge n. 68 del 1956, attiene allo status di

sanitario ospedaliero già conseguito e pertanto nella previsione del

più volte citato art. 42 della legge n. 132/1968; donde la censura di

incostituzionalità degli articoli 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27

marzo 1969, n. 130, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione.

Dall'ordinanza risulta che il ricorrente dr. Aloj era primario

incaricato, non di ruolo; sul punto, la stessa ordinanza si limita ad

osservare che "E neppure è controverso, per non averlo mai l'Ente

ospedaliero contestato, né nel provvedimento amministrativo, né in

questa sede, che il ricorrente sia in possesso di quei requisiti che

rendono la disposizione applicabile nei suoi confronti".

Della questione si occupava l'Avvocatura dello Stato, ma in un atto

di intervento presentato fuori termine.

3. - Con ordinanza in data 6 aprile 1979 (reg. ord. n. 939 del

1979), la stessa V sezione giurisdizionale del Consiglio di Stato

sollevava una questione di legittimità costituzionale sostanzialmente

non diversa da quelle già ricordate, seppure riferentesi ai casi delle

signore Ester Benecchi e Marcella Gariglio, rispettivamente direttrice

e vice direttrice della Scuola Convitto per infermieri professionali

"Regina Elena", le quali lamentavano di non essere state inquadrate nei

ruoli degli Ospedali Riuniti, a seguito dell'"assorbimento" della

Scuola Convitto, in base al fatto che avevano entrambe superato il 60

anno di età; e ciò in contrasto con il disposto dell'art. 60, lett.

a) del più volte citato d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130. Le ricorrenti

avevano opposto che l'art. 137, lett. b) del decreto 23 agosto 1946

dell'Alto Commissario per l'Igiene e la Sanità pubblica che aveva

approvato il Regolamento della Scuola dava loro diritto di rimanere in

servizio sino a 65 anni. Il TAR del Lazio aveva respinto le domande

delle ricorrenti, che avevano perciò adito il Consiglio di Stato, il

quale nel ribadire, a sostegno della non manifesta infondatezza della

prospettata questione, le argomentazioni già esposte a proposito delle

ordinanze in precedenza riassunte, escludeva che la rilevanza della

questione stessa potesse essere revocata in dubbio in ragione del fatto

che la salvaguardia delle posizioni giuridiche ed economiche di cui

all'art. 42 concerneva soltanto il personale già in servizio presso

enti ospedalieri o tali riconosciuti "di diritto" e non già quello

appartenente ad enti diversi.

Né potrebbe aver rilievo il fatto che le norme da cui deriva la

posizione acquisita abbiano natura non legislativa; e ciò in quanto il

più volte citato art. 42 della legge delega non limita la salvaguardia

a quelle posizioni che trovino il loro fondamento solo in una legge,

come sarebbe confermato dall'art. 49 della stessa legge n. 132 che

prevede il rispetto di posizioni conseguite dal personale presso gli

enti di provenienza in forza dei rispettivi statuti e regolamenti,

fonti dunque non legislative.

L'ordinanza veniva ritualmente notificata e comunicata. Si

costituivano la Gariglio e la Benecchi, chiedendo che la proposta

questione fosse accolta e svolgendo argomentazioni sostanzialmente

coincidenti con quelle contenute nell'ordinanza di remissione.

Interveniva altresì il Presidente del Consiglio, per il tramite

dell'Avvocatura generale dello Stato. Nel chiedere che la proposta

questione fosse dichiarata infondata, si ribadivano le tesi già

esposte più sopra; con riferimento specifico al caso in esame, si

aggiungeva che salvaguardare una posizione giuridica acquisita può

soltanto significare di evitare che, nel passaggio da un ordinamento

all'altro, si verifichi una limitazione della sfera giuridica del

soggetto, perché si possa parlare di salvaguardia però, occorre che

tale posizione sia in concreto raggiunta.

4. - Con altra ordinanza in data 6 aprile 1979 (reg. ord. n. 560

del 1979), la stessa V sezione del Consiglio di Stato, ritenendola

preliminare e, nel caso di fondatezza, assorbente, sollevava questione

incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 6 della legge 10

maggio 1964, n. 336, nella parte in cui tale norma limita ai primari di

ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della detta legge

il diritto ad essere mantenuti in servizio fino al compimento del 70

anno di età, non estendendo il beneficio ai primari incaricati, per

preteso contrasto con l'art. 3 della Costituzione, atteso che la

diversità di trattamento sarebbe ingiustificata e irrazionale.

Il collegio a quo argomenta nel senso che l'intero svolgersi della

legislazione al riguardo sarebbe idoneo a dimostrare che il fine

propostosi dal legislatore era chiaramente quello di ovviare a

situazioni particolari afferenti alle conseguenze del periodo bellico

ovvero alla necessità di tener conto di specifiche esigenze, in attesa

di nuove norme legislative in materia di limiti di età, tanto che,

nell'ambito delle disposizioni normative susseguitesi al riguardo (R.D.

30 settembre 1938, n. 1631, art. 18; legge 20 febbraio 1956, n. 68,

articolo unico; legge 23 ottobre 1962 n. 1552) non era contenuta alcuna

distinzione tra le categorie di sanitari aventi diritto al beneficio;

solo nella legge n. 336 del 1964 si rinviene la detta discriminazione

soggettiva che "non trova alcuna plausibile giustificazione obiettiva".

Si costituiva il prof. Arcuri, il quale aderiva alle ragioni

esposte nell'ordinanza di rinvio e sottolineava che la ratio della

norma di cui all'art. 6 della legge n. 336 del 1964 era palesemente

quella di prolungare l'attività professionale per i sanitari che, "a

causa degli eventi bellici e delle note deficienze amministrative del

periodo post-bellico che impedirono il normale espletamento dei

concorsi ospedalieri", avevano trovato obiettivi ostacoli al normale

svolgimento della carriera. Questo scopo del legislatore sarebbe

ravvisabile anche nelle altre disposizioni normative precedentemente

emanate, concernenti tutte le categorie dei sanitari, senza

distinzione, e che avevano prolungato i limiti di età.

Nell'atto di intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedeva che la

proposta questione fosse dichiarata infondata, osservando che le

situazioni poste a confronto nella ordinanza di rimessione non sono

identiche; da un lato infatti vi sarebbero i primari di ruolo, tali

divenuti a seguito del superamento di un "duro concorso", dall'altra i

primari non di ruolo che tale prova non hanno affrontato o superato;

che inoltre sarebbe stata apertamente contraria al pubblico interesse

una disposizione che avesse "stabilizzato" sino al compimento del 70

anno di età anche i primari incaricati, bloccando così la potestà

degli enti ospedalieri di indire concorsi onde sostituire ai primari

incaricati i primari di ruolo; mentre poi con la legge 28 aprile 1967,

n. 252, era stato accordato agli incaricati di partecipare ad un

concorso interno riservato.

L'Avvocatura sottolineava poi la violazione dell'interesse

pubblico, che sarebbe derivata dal mantenimento in servizio anche degli

incaricati, bloccando i concorsi per cinque anni, per difetto di posti

disponibili. Considerato in diritto :

1. - Le cinque ordinanze riassunte in narrativa sollevano questioni

di legittimità costituzionale eguali o connesse: le quali, pertanto,

possono essere riassunte e decise con unica sentenza.

2. - La legge 10 maggio 1964, n. 336 ("Norme sullo stato giuridico

del personale sanitario degli ospedali") nelle norme transitorie

stabiliva (art. 6) che "... i primari, che all'entrata in vigore della

presente legge occupino un posto di ruolo, sono trattenuti in servizio

fino al compimento del 70 anno di età". Il d.P.R. 27 marzo 1969, n.

130 ("Stato giuridico dei dipendenti degli enti ospedalieri") all'art.

60 stabilisce il collocamento a riposo obbligatorio d'ufficio "al

compimento del 65 anno di età per il personale sanitario, tecnico

laureato, amministrativo e di assistenza religiosa; al compimento del

60 anno di età per il restante personale"; e stabilisce all'art. 135

che "è abrogata ogni disposizione incompatibile con le norme contenute

nel presente decreto".

Il citato d.P.R. n. 130 è stato emanato in virtù della legge

delega 12 febbraio 1968, n. 132 ("Enti ospedalieri ed assistenza

ospedaliera") che nell'art. 42 ("Principi direttivi per lo stato

giuridico del personale") stabilisce: "In ogni caso dovranno essere

riconosciute le posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal

personale già in servizio".

Il TAR per l'Abruzzo con le due ordinanze in esame nn. 276 e 305

del reg. ord. del 1978 dubita della legittimità costituzionale delle

citate disposizioni del d.P.R. n. 130 del 1969 in ragione del contrasto

in cui esse si porrebbero con i principi direttivi stabiliti nell'art.

42 della legge delega n. 132 del 1968, per non aver riconosciuto "le

posizioni giuridiche ed economiche del personale già in servizio",

posizioni (diritto a restare in servizio fino al compimento del 70 anno

di età) che sarebbero state acquisite in virtù della citata norma

transitoria (art. 6) della legge n. 336 del 1964.

Eguale è la questione sollevata dal Consiglio di Stato, Sez. V,

con l'ordinanza n. 383 del reg. ord. del 1978, con la sola differenza

che questa si riferisce, quale fondamento del diritto del sanitario a

restare in servizio fino al 70 anno di età, all'articolo unico della

legge 20 febbraio 1956, n. 68 ("Collocamento a riposo dei sanitari

ospedalieri di ruolo") il quale dispone che i sanitari ospedalieri di

ruolo in servizio alla data di entrata in vigore del R.D. 30 settembre

1938, n. 1631 sono collocati a riposo quando hanno compiuto 65 anni di

età e 40 di servizio, "salvo in ogni caso il collocamento a riposo al

compimento del 70 anno di età".

Sostanzialmente eguale è anche la questione sollevata con

l'ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 939 del reg. ord. del

1979. Nel caso in esame si trattava dell'asserito diritto di una

direttrice e di una vice direttrice infermiere a restare in servizio

dopo il superamento dei 60 anni di età.

Questo diritto avrebbe avuto la sua fonte nel Regolamento della

Scuola Convitto Professionale "Regina Elena" per infermiere presso il

Policlinico di Roma approvato con decreto 23 agosto 1946 dall'Alto

Commissario per l'Igiene e la Sanità Pubblica, il quale all'art. 137

fissava a 65 anni i limiti di età per la cessazione dal servizio per

la direttrice, per la vicedirettrice e infermiere caposala. Il

Consiglio di Stato, ritenendo motivatamente che l'art. 42 della legge

delega n. 132 del 1968 si riferiva anche alla direttrice e vice

direttrice della Scuola Convitto "Regina Elena", aventi mansioni

proprie del personale ospedaliero, benché la loro posizione giuridica

derivasse da un regolamento e non da una legge, ha dubitato anche in

questo caso che l'art. 60 del d.P.R. n. 130 del 1969 potesse stabilire

il collocamento a riposo obbligatorio a 60 anni, senza porsi in

contrasto con il citato art. 42 della legge delega n. 132 del 1968, che

imponeva il riconoscimento delle "posizioni giuridiche ed economiche"

acquisite dal personale già in servizio.

Le quattro ordinanze ora esaminate chiamano dunque la Corte a

decidere l'unica questione se l'art. 60 del d.P.R. n. 130 del 1969,

disponendo il collocamento a riposo rispettivamente a 65 anni per il

personale sanitario (nonché tecnico laureato, amministrativo e di

assistenza religiosa) e a 60 anni per il restante personale, e l'art.

135 dello stesso decreto dichiarando "abrogata ogni disposizione

incompatibile con le norme contenute nel presente decreto", siano in

contrasto con il principio direttivo indicato nell'art. 42 della legge

delega n. 132 del 1968 ("in ogni caso dovranno essere riconosciute le

posizioni giuridiche ed economiche acquisite dal personale già in

servizio"), con conseguente violazione dell'art. 76 della Costituzione.

3. - La questione non è fondata.

Il legislatore delegato non poteva attribuire al criterio direttivo

cui era tenuto ad attenersi portata più ampia di quella determinata

dalla sua espressione letterale, come era comunemente intesa nel tempo

in cui la delega fu data ed esercitata. Ora in quel tempo era

concordemente escluso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che

l'età del collocamento a riposo costituisse un elemento immutabile

dello status del dipendente, costituisse, in altre parole, non una

semplice aspettativa, ma un diritto quesito di fronte al quale doveva

cedere la potestà della pubblica amministrazione di operare le scelte

organizzative ritenute necessarie in vista del suo buon andamento (art.

97 Cost.). Pertanto ben poteva il legislatore delegato determinare con

disposizione generale e senza eccezioni l'età per il collocamento a

riposo in 65 anni per il personale sanitario, tecnico laureato,

amministrativo e di assistenza religiosa e in 60 anni per il restante

personale.

Del resto, anche in tempo successivo, con la sola eccezione (oltre

che delle ordinanze che hanno sollevato le questioni in esame) di

qualche isolata recente decisione, la giurisprudenza del Consiglio di

Stato, e, senza eccezioni, quella della Corte dei conti continuano ad

escludere che fra le posizioni giuridiche ed economiche acquisite sia

compresa la disciplina del collocamento a riposo, la quale attiene al

potere di organizzazione della pubblica amministrazione.

Ma anche a prescindere dalla attuale netta prevalenza di questa

opinione, decisiva, al fine di determinare l'esatta portata del

criterio direttivo cui il legislatore delegato doveva attenersi, è la

considerazione che, di fronte a tale opinione, allora pacifica, se il

legislatore delegante avesse voluto far salve in via di eccezione le

disposizioni di favore contenute nella normativa precedente alla legge

del 1968, avrebbe fatto espresso e distinto riferimento, in aggiunta

alle "posizioni giuridiche ed economiche", al collocamento a riposo.

Ciò che non è avvenuto, né è dato rinvenire nei lavori preparatori

della legge traccia alcuna della intenzione del legislatore di salvare

anche le aspettative dei dipendenti in ordine all'età del collocamento

a riposo. Aspettative che - come in materia analoga e con riferimento

allo stesso d.P.R. n. 130 del 1969 ebbe già a ritenere la Corte

(sentenza n. 131 del 1974) - non rientrano fra le "posizioni giuridiche

ed economiche" del personale già in servizio, tanto che il legislatore

quando in altra circostanza volle assicurarne la soddisfazione sentì

il bisogno di menzionarle espressamente e distintamente dal trattamento

economico e dalle posizioni giuridiche già conseguite.

Per sottrarsi alla detta conclusione circa la rispondenza della

legge delegata ai criteri della legge delega una delle ordinanze di

rimessione, cioè quella del TAR per l'Abruzzo emessa il 4 ottobre 1977

(n. 276 del reg. ord. del 1978) richiama anche l'art. 66 della legge n.

132 del 1968, il quale dispone l'applicazione delle disposizioni di cui

all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336 anche nel caso di

successivo trasferimento del personale da un ospedale all'altro.

Senonché, come lo stesso TAR per l'Abruzzo rileva nell'altra

ordinanza emessa il 21 febbraio 1978 (n. 305 del reg. ord. 1979), con

la quale pure solleva la stessa questione di legittimità

costituzionale, "è vero che l'art. 66 considera ancora in vigore

l'art. 6 più volte citato, tuttavia esso non contiene direttive (a

meno di volerle desumere implicitamente, il che sembra da escludere,

dal fatto stesso della "estensione") al legislatore delegato in merito

alla considerazione del beneficio di cui si tratta". Ed è inoltre

significativo che nelle ordinanze del Consiglio di Stato nelle quali

pure si imputa al legislatore delegato di aver disatteso i criteri

direttivi fissati nell'art. 42 della legge delega, non vi è traccia di

riferimento all'art. 66 della legge del 1968. Segno evidente che anche

il Consiglio di Stato ha ritenuto l'art. 66 estraneo alla delega,

quindi non influente sulle determinazioni del legislatore delegato.

Si può pertanto concludere che la denunziata violazione dell'art.

76 della Costituzione non sussiste, corrispondendo la legge delegata ai

criteri direttivi fissati nella legge delega.

4. - Rimane da esaminare l'ordinanza 6 aprile 1979 (n. 560 del reg.

ord. del 1979) del Consiglio di Stato, Sez. V.

Essa è stata emessa in grado di appello in una causa promossa dal

prof. Francesco Arcuri per sentir dichiarare il suo diritto a restare

in servizio fino a 70 anni presso l'Ospedale civile di Genova in virtù

del più volte citato art. 6 della legge n. 336 del 1964, e ciò

nonostante che egli non occupasse "un posto di ruolo", come prescrive

la detta norma, ma un posto di primario incaricato.

Il Consiglio di Stato, giudicando, come si è detto, in grado di

appello contro una decisione del TAR per la Liguria, ebbe sì a

ricordare che con sua ordinanza 1 aprile 1976 aveva sollevato la

questione di costituzionalità dell'art. 60, lett. a) del d.P.R. 27

marzo 1969, n. 130, "tuttavia per un profilo completamente diverso che

non ricorre nel caso in esame", ma ritenne di dover "esaminare per

prima la questione di legittimità costituzionale sollevata dal

ricorrente" (cioè la pretesa ingiustificata disparità di trattamento

- nell'art. 6 della legge n. 336 del 1964 - fra primari di ruolo e

primari incaricati) perché "ove tale motivo dovesse ritenersi fondato

esso avrebbe carattere assorbente".

Senonché è evidente che in tanto la detta questione potrebbe aver

rilevanza in quanto si dichiarasse la persistente vigenza della detta

disposizione dell'art. 6 dopo il d.P.R. 27 marzo n. 130 del 1969 che

nell'art. 60 fissa a 65 anni il collocamento a riposo per tutti i

sanitari (di ruolo o incaricati) e nell'art. 135 abroga ogni

disposizione incompatibile con le norme contenute nel decreto stesso;

cioè in quanto si ritenesse l'illegittimità costituzionale dei detti

artt. 60 e 135. Questo essendo escluso, come sopra si è visto, la

questione relativa alla legge del 1964 sollevata dal Consiglio di Stato

con l'ordinanza in esame si appalesa irrilevante, dunque inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1. dichiara la non fondatezza: 1) della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969,

n. 130 in relazione all'art. 42, ultimo comma, della legge 12 febbraio

1968, n. 132 nonché all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336,

sollevata dal TAR per l'Abruzzo con l'ordinanza n. 276 del reg. ord.

del 1978 di cui in epigrafe con riferimento all'art. 76 della

Costituzione; 2) della questione di legittimità costituzionale degli

artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in relazione

agli artt. 42, ultimo comma, e 66 della legge 12 febbraio 1968, n. 132

e all'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336, sollevata dal TAR per

l'Abruzzo con l'ordinanza n. 305 del reg. ord. del 1978 di cui in

epigrafe con riferimento all'art. 76 della Costituzione; 3) della

questione di legittimità costituzionale degli artt. 60, lett. a) e 135

del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in relazione all'art. 42 della legge

12 febbraio 1968, n. 130 e alla legge 20 febbraio 1956, n. 68,

sollevata dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 383 del reg. ord.

del 1978 di cui in epigrafe, con riferimento all'art. 76 della

Costituzione; 4) della questione di legittimità costituzionale degli

artt. 60, lett. a) e 135 del d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130 in relazione

all'art. 42, ultimo comma, della legge 12 febbraio 1968, n. 132,

sollevata dal Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 939 del reg. ord.

del 1979, di cui in epigrafe, con riferimento all'art. 76 della

Costituzione;

2. - dichiara la inammissibilità della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 6 della legge 10 maggio 1964, n. 336,

sollevata dal Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 560 del reg. ord.

del 1979, di cui in epigrafe, con riferimento all'art. 3 della

Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 gennaio 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - EDOARDO

VOLTERRA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:33 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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