Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.
Abrogato dal 16 settembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 30 gennaio 1979 al 16 settembre 2010. 95 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Contro le sentenze emesse in primo grado dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, la parte soccombente puo' proporre appello al Consiglio di Stato entro il termine di giorni cinque decorrenti dalla lettura del dispositivo della sentenza, mediante dichiarazione da presentare presso la segreteria del tribunale predetto. L'atto di appello contenente i motivi deve essere notificato entro il termine di giorni venti dalla ricezione dell'avviso di pubblicazione della sentenza che va inviato alle parti anche se non costituite. Per quanto qui non disposto, si applicano le norme dell'articolo 29 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1979-01-24;18~art43 · fonte del testo
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