Premessa la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7, ultimo comma, della legge 4 luglio 1959, n. 463, come modificato dall'art. 12 della legge 22 luglio 1966, n. 613, <<nella parte in cui non prevede la corresponsione di una somma a titolo di interessi dalla scadenza di un congruo termine, secondo i principi di cui in motivazione>>; in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la dichiarazione di incostituzionalità va estesa, nei medesimi termini, all'art. 15 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e di riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), come sostituito dall'art. 12, secondo comma, della legge n. 613 del 1966, ed al primo comma di quest'ultimo articolo concernente gli esercenti attività commerciali. Infatti, tra le due disposizioni da ultimo menzionate <<alle quali deve estendersi in via conseguenziale la dichiarazione di incostituzionalità>> e l'ultimo comma dell'art. 7 della legge n. 463 del 1959, impugnato nel testo modificato dall'art. 12 della legge n. 613 del 1966, vi è, <<in virtù della equiparazione disposta dallo stesso art. 12>>, piena coincidenza testuale, ed i medesimi motivi che hanno condotto alla dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 citato, sussistono anche con riferimento alla restituzione dei contributi indebitamente versati da coltivatori diretti ed esercenti attività commerciali. red.: G. Leo
Art. 7 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli artigiani ed ai loro familiari · Art. 12 Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attivita' commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale · Art. 15 Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri