Art. 1 — Operazioni di votazione

In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonche' assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021, l'elettore, dopo essersi recato in cabina ed aver votato e ripiegato la scheda, provvede ad inserirla personalmente nell'urna. Restano ferme le ulteriori disposizioni per le elezioni suppletive per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica di cui agli articoli 31, comma 6, e 58, quarto comma, del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, nonche' dell'articolo 49, secondo comma, del testo unico delle leggi per la composizione e l'elezione degli organi delle amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.

Testo vigente dal 23 agosto 2021

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legge:2021-08-17;117~art1 · fonte del testo

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