Art. 1 — Operazioni di votazione
Al fine di assicurare il distanziamento sociale e prevenire i rischi di contagio, nonche' garantire il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente alle consultazioni elettorali e referendarie dell'anno 2022, l'elettore, dopo essersi recato in cabina e aver votato e ripiegato le schede, provvede a inserirle personalmente nelle rispettive urne.
Testo vigente dal 4 maggio 2022
