Art. 3 — Esercizio domiciliare del voto per gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19
Limitatamente alle consultazioni elettorali dell'anno 2021 gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario per COVID-19 sono ammessi al voto presso il comune di residenza. 1 Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, con modalita' individuate dall'ente medesimo, anche telematiche, in un periodo compreso tra il decimo e il quinto giorno antecedente quello della votazione:
- a)una dichiarazione attestante la volonta' di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l'indirizzo completo di questo;
- b)un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quattordicesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di cui al comma 1. 1 L'ufficiale elettorale del comune di iscrizione nelle liste elettorali, sentita l'azienda sanitaria locale, apporta apposita annotazione sulle liste stesse, ai fini dell'inserimento dell'interessato negli elenchi degli ammessi al voto domiciliare di cui al comma 1, nonche' assegna l'elettore ammesso al voto domiciliare:
- a)alla sezione elettorale ospedaliera territorialmente piu' prossima al domicilio del medesimo, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19; 1
- b)al seggio speciale di cui all'articolo 2, comma 4, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. Il sindaco, sulla base delle richieste pervenute, provvede a pianificare ed organizzare il supporto tecnico-operativo a disposizione dei seggi per la raccolta del voto domiciliare, comunicando, entro e non oltre il giorno antecedente la data della votazione, agli elettori che hanno fatto richiesta di voto domiciliare:
- a)la sezione elettorale ospedaliera cui sono stati assegnati, nei comuni nei quali sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19; 1
- b)il seggio speciale che, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e' incaricato della raccolta del voto, nei comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie che ospitano reparti COVID-19. Il voto degli elettori di cui al comma 1 viene raccolto durante le ore in cui e' aperta la votazione. Vengono assicurate, con ogni mezzo idoneo, la liberta' e la segretezza del voto, nel rispetto delle esigenze connesse alle condizioni di salute dell'elettore. 1 Ai medesimi fini relativi al contenimento del contagio ed a garanzia dell'uniformita' del procedimento elettorale, le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle elezioni regionali dell'anno 2021.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.L. 30 dicembre 2021, n. 228
1Il D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 ha disposto (con l'art. 19, comma 1) che in considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19, al fine di prevenire i rischi di contagio, nonche' assicurare il pieno esercizio dei diritti civili e politici, limitatamente all'elezione suppletiva della Camera dei Deputati nel collegio uninominale 01 della XV Circoscrizione Lazio 1, e' prorogata, fino al 30 gennaio 2022, [...] l'applicazione del presente articolo, commi, 1, 2, 3, lettera a), 4, lettera a) e 5.
Testo vigente dal 31 dicembre 2021
