Disposizioni urgenti per l'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale Per il potenziamento delle attivita' realizzate dall'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a tutela degli interessi italiani e della sicurezza dei connazionali all'estero in situazioni di emergenza, e' autorizzata la spesa di euro ((1,5 milioni)) per l'anno 2022. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, e' incrementata di euro 100.000 per l'anno 2022. Per l'Unita' di crisi del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale i termini di cui ((all'articolo 24, comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120)), sono differiti rispettivamente al 31 dicembre 2022 e al 31 marzo 2023.
Testo vigente dal 14 aprile 2022
