Art. 5 — Fermo biologico della pesca
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
Provvedimento abrogato dal d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla l. 4 aprile 2012, n. 35.
Abrogato dal 6 giugno 2012
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3 versioni dal 1997
Confronto con la versione in vigore dal 20 luglio 1997 al 6 giugno 2012. 366 parole tolte, 20 parole aggiunte.
tolto: 1. Per l'anno 1997 il Ministro per le politiche agricole e' autorizzato a concedere alle imprese di pesca un premio per il fermo biologico effettuato dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico 2. Per l'attuazione del fermo biologico di cui al comma 1, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, commi 1, 5, 6 e 9-bis, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642. Il fermo biologico e' effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi. Durante il periodo di effettuazione del fermo non e' consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico, draga idraulica e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti marittimi interessati, anche da parte di unita' provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validita' della licenza di pesca per trenta giorni 3. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, sentita anche la Commissione consultiva centrale della pesca marittima, sono fissate le modalita' tecniche di attuazione delle disposizioni del presente articolo e del fermo tecnico della pesca, al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse, nonche' la misura del premio per il fermo della pesca di cui al comma 1, nel rispetto dei criteri fissati dal regolamento (CE) n. 3699/93 del Consiglio, del 21 dicembre 1993, come modificato dal regolamento (CE) n. 1624/95 del Consiglio, del 29 giugno 1995 All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 81.242 milioni, si provvede, quanto a lire 39.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quanto a lire 42.242 milioni, mediante utilizzo delle disponibilita' del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo, a carico dei fondi di cui al comma 4, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 9 FEBBRAIO 2012, N. 5, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 APRILE 2012, N. 35
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:1997-05-19;130~art5 · fonte del testo
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