Disposizioni urgenti per prevenire e fronteggiare gli incendi boschivi sul territorio nazionale, nonche' interventi in materia di protezione civile, ambiente e agricoltura.
- Art. 1 — Provvedimenti per la campagna antincendi boschivi 1997
- Art. 2 — Disposizioni concernenti la legge 31 dicembre 1991, n. 433
- Art. 2-bis — Esperti tecnico-amministrativi
- Art. 2-ter — Disposizioni per personale addetto alla protezione civile
- Art. 2-quater — Provvidenze a favore della regione Umbria
- Art. 2-quinquies — Evento sismico del 12 maggio 1997 nella regione Umbria
- Art. 2-sexies — Disposizioni concernenti i beni culturali
- Art. 2-septies — Modifica dell'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74
- Art. 3 — Disposizioni concernenti l'Istituto nazionale di geofisica
- Art. 4 — Snellimento procedure per finanziamenti di interventi di protezione civile e di risanamento ambientale
- Art. 4-bis — Interventi urgenti ed indifferibili connessi al risanamento dell'area di Secondigliano interessata dall'evento disastroso del 23 gennaio 1996 ed al superamento della relativa fase di emergenza
- Art. 4-ter — Disposizioni finanziarie
- Art. 4-quater — Provvidenze per la provincia di Latina
- Art. 4-quinquies — Rilocalizzazione di attività produttive collocate in aree a rischio di esondazione
- Art. 4-sexies — Modifica del decreto-legge n. 364 del 1995 in materia di ammissibilità delle dichiarazioni e perizie giurate
- Art. 4-septies — Contributi finalizzati all'acquisizione e al potenziamento delle attrezzature e dei mezzi e al miglioramento della preparazione tecnica delle associazioni di volontariato di protezione civile
- Art. 5 — Fermo biologico della pesca
- Art. 6 — Controlli veterinari straordinari
- Art. 6-bis — Bacini imbriferi montani
- Art. 6-ter — Stabilimenti di macellazione e mercati ittici
- Art. 7 — Entrata in vigore