Art. 2-quater — Procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
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2 versioni dal 2005
Confronto con la versione in vigore dal 26 giugno 2005 al 1 luglio 2006. 644 parole tolte, 10 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui all'articolo 2-ter si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine e' subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di cui alle seguenti lettere:
tolto: a) prima fase, integrativa della progettazione preliminare:
tolto: 1) esecuzione di carotaggi;
tolto: 2) prospezioni geofisiche e geochimiche;
tolto: 3) saggi archeologici tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori;
tolto: b) seconda fase, integrativa della progettazione definitiva ed esecutiva: esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione. La procedura di cui al comma 1 si conclude con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, qualifica l'interesse archeologico dell'area, secondo i seguenti livelli di rilevanza archeologica del sito, e detta le conseguenti prescrizioni:
tolto: a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
tolto: b) contesti non monumentali can scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro oppure smontaggio-rimontaggio e musealizzazione in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
tolto: c) complessi di particolare rilevanza, estensione e valenza storico-archeologica tutelabili integralmente ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo il responsabile del procedimento puo' stabilire forme semplificate della progettazione ai sensi delle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Nelle ipotesi di cui alla lettera a) del comma 2, la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo ed accerta l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui alla lettera b) del comma 2, la soprintendenza detta le prescrizioni necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui alla lettera c) del comma 2, le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero per i beni e le attivita' culturali avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli' 12 e 13 del predetto codice. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico e' condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territornalmente competente. Gli oneri sono a carica della stazione appaltante. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di crei al presente articolo. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il direttore regionale competente per territorio del Ministero per i beni e le attivita' culturali, su proposta del soprintendente di settore, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3 dell'articolo 2-ter, stipula un apposito accordo con l'amministrazione appaltante per disciplinare le forme di' coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici dell' amministrazione procedente. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessita' della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entita' dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina altresi' le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante la informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.legge:2005-04-26;63~art2quater · fonte del testo
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