Articolo abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163.
Abrogato dal 1 luglio 2006
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 14 marzo 1987 al 1 luglio 2006. 89 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: La lettera di invito di cui al successivo articolo 3 deve prevedere che le opere, per una quota minima compresa tra il 15 per cento ed il 30 per cento dell'importo di affidamento in concessione, siano affidate dal concessionario ad imprese che, dotate di capacita' adeguata all'importo dei lavori da eseguire, abbiano sede legale nella regione in cui si eseguono i lavori. L'affidamento di tali opere avviene alle condizioni stabilite, nella medesima lettera di invito, da parte dell'ente concedente, tenuto conto degli oneri di organizzazione dell'intervento della societa' concessionaria.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1987-02-17;80~art2 · fonte del testo
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