Art. 1-bis — Procedura per l'adozione dei progetti di piani stralcio
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152.
Abrogato dal 29 aprile 2006
Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.
La norma di cui all’art. 1-bis, commi 2, 3 e 4, del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni, nella legge 11 dicembre 2000, n. 365, contenendo disposizioni relative ad una procedura di adozione di progetti di piani stralcio da completarsi entro un termine perentorio, ha carattere eccezionale ed acceleratorio, nonché temporaneo e provvisorio ed è giustificata dall’urgenza. Il parere della Regione, ancorché da emettere, per maggiore rapidità, in sede di conferenza programmatica, non cambia natura, valore ed effetti ai fini delle determinazioni finali e conserva la sua individualità ed il suo peso, non restando assorbito, quando non sia conforme, in quello espresso dalla conferenza programmatica, la quale non è organo collegiale che esprima la propria volontà a maggioranza e non emette una determinazione necessariamente unitaria. Non è pertanto fondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 3, 5, 9, 97, 117 e 118 della Costituzione. – In tema di urgenza determinata da rischi per calamità naturali, la quale, interessando diverse regioni, esige un indirizzo unitario, citata, per riferimenti, la sentenza n. 10/1986. – In tema di procedure di carattere "temporaneo e provvisorio", citata la sentenza n. 201/1987.
Art. 1-bis ((Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile · Art. 2 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279 · Art. 5 cost. · Art. 9 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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3 versioni dal 2000
Confronto con la versione in vigore dal 12 dicembre 2002 al 29 aprile 2006. 305 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: I progetti di piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 180 del 1998, sono adottati entro il termine perentorio del 30 aprile 2001, per i bacini di rilievo nazionale con le modalita' di cui all'articolo 18, comma 1, della legge 18 maggio 1989, n. 183, per i restanti bacini con le modalita' di cui all'articolo 20 della medesima legge, e successive modificazioni. L'adozione dei piani stralcio per l'assetto idrogeologico e' effettuata, sulla base degli atti e dei pareri disponibili, entro e non oltre sei mesi dalla data di adozione del relativo progetto di piano, ovvero entro e non oltre il termine perentorio del 30 aprile 2001 per i progetti di piano adottati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Ai fini dell'adozione ed attuazione dei piani stralcio e della necessaria coerenza tra pianificazione di bacino e pianificazione territoriale, le regioni convocano una conferenza programmatica, articolata per sezioni provinciali, o per altro ambito territoriale deliberato dalle regioni stesse, alle quali partecipano le province ed i comuni interessati, unitamente alla regione e ad un rappresentante dell'Autorita' di bacino. La conferenza di cui al comma 3 esprime un parere sul progetto di piano con particolare riferimento alla integrazione a scala provinciale e comunale dei contenuti del piano, prevedendo le necessarie prescrizioni idrogeologiche ed urbanistiche. Il parere tiene luogo di quello di cui all'articolo 18, comma 9, della legge 18 maggio 1989, n. 183. Il comitato istituzionale, di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), della legge 18 maggio 1989, n. 183, sulla base dell'unitarieta' della pianificazione di bacino, tiene conto delle determinazioni della conferenza, in sede di adozione del piano. Le determinazioni assunte in sede di comitato istituzionale, a seguito di esame nella conferenza programmatica, costituiscono variante agli strumenti urbanistici.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.legge:2000-10-12;279~art1bis · fonte del testo
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