Confronto con la versione in vigore dal 29 febbraio 1996 al 30 aprile 1996. 270 parole tolte, 2 parole aggiunte.
tolto: La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, si intende nel senso che l'autorizzazione ad utilizzare le somme ivi previste si riferisce anche agli interventi complementari a quelli gia' in corso di realizzazione di cui al decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, e diretti ad assicurare la loro piena funzionalita'. Conseguentemente le competenze ed i poteri attribuiti al presidente della regione siciliana ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, si intendono estesi alla realizzazione degli interventi complementari. Il termine di cui al predetto articolo 9 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, gia' prorogato dall'articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 304, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 456, e dall'articolo 24 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1998. Fino all'adeguamento della legislazione regionale alla normativa statale in materia di lavori pubblici, a tutte le opere di cui all'articolo 2 del decreto-legge 1 febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, e successive modificazioni e integrazioni, continua ad applicarsi la normativa vigente in materia nella regione siciliana.aggiunto: DECRETO DECADUTO