Art. 23 — Finanziamento degli enti di ricerca

[1]All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola "anche" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del ((Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento)) ordinario delle universita', fatta eccezione per quelli". L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' sostituito dal seguente:

[2]"Art. 4

[3]Finanziamento degli enti di ricerca

[4]1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 ((del presente decreto)), e considerando la specifica missione dell'ente nonche' tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, ((dei risultati della valutazione della qualita' della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR))) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro. 1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalita' e che non possono essere piu' utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla programmazione degli enti.".

Testo vigente dal 12 novembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 12 novembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 12 settembre 2013 al 12 novembre 2013. 9 parole tolte, 25 parole aggiunte in 2 capoversi.

… oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del Fondo tolto: di finanziamento degli enti aggiunto: ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo tolto: di aggiunto: per il finanziamento ordinario delle universita', fatta eccezione per quelli". L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' sostituito dal seguente:

… n. 204, e' effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 aggiunto: del presente decreto, e considerando la specifica missione dell'ente nonche' tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, aggiunto: dei risultati della valutazione della qualita' della ricerca scientifica tolto: (VQR), in quanto rilevante, aggiunto: condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2013-09-12;104~art23 · fonte del testo

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