Art. 23 — Finanziamento degli enti di ricerca
[1]All'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la parola "anche" e' sostituita dalle seguenti: "ovvero di progetti finalizzati al miglioramento di servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti o del ((Fondo ordinario per gli enti di ricerca o del Fondo per il finanziamento)) ordinario delle universita', fatta eccezione per quelli". L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e' sostituito dal seguente:
[2]"Art. 4
[3]Finanziamento degli enti di ricerca
[4]1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e' effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva di cui all'articolo 5 ((del presente decreto)), e considerando la specifica missione dell'ente nonche' tenendo conto, per la ripartizione di una quota non inferiore al 7 per cento del fondo e soggetta ad incrementi annuali, ((dei risultati della valutazione della qualita' della ricerca scientifica condotta dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR))) e di specifici programmi e progetti, anche congiunti, proposti dagli enti. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro. 1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1, le quote del fondo ordinario assegnate, in sede di riparto, per specifiche finalita' e che non possono essere piu' utilizzate per tali scopi, previa motivata richiesta e successiva autorizzazione del Ministero, possono essere destinate ad altre attivita' o progetti attinenti alla programmazione degli enti.".
Testo vigente dal 12 novembre 2013
