Art. 2-bis — Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali

((Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:))

  • a)((all'articolo 5, primo comma:
  • 1)all'alinea, le parole: ", distinte per uomini e donne," sono soppresse;
  • 2)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il cognome e il nome";))
  • b)((all'articolo 8, primo comma, le parole: ", distinto per uomini e donne,", ovunque ricorrono, sono soppresse;))
  • c)((all'articolo 16, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono formati in duplice copia")).

Testo vigente dal 18 maggio 2025

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2-bis, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 3534/2026

    17 febbraio 2026

    Nella redazione delle liste elettorali, così come sulla tessera elettorale, le donne coniugate sono identificate senza l'indicazione del cognome del marito, in attuazione del postulato di uguaglianza e di non discriminazione, immanente nel nostro ordinamento giuridico ex artt. 3 Cost., 21 Carta di Nizza e 14 CEDU.

    Art. 2-bis · Art. 3 cost. · Art. 143-bis c.c.

    Rassegna di febbraio 2026, p. 32 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di febbraio 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2025-03-19;27~art2bis · fonte del testo

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