Art. 2-bis — Modifica alla disciplina in materia di indicazioni di genere nelle liste elettorali
((Al testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni:))
- a)((all'articolo 5, primo comma:
- 1)all'alinea, le parole: ", distinte per uomini e donne," sono soppresse;
- 2)la lettera a) e' sostituita dalla seguente: "a) il cognome e il nome";))
- b)((all'articolo 8, primo comma, le parole: ", distinto per uomini e donne,", ovunque ricorrono, sono soppresse;))
- c)((all'articolo 16, il secondo comma e' sostituito dal seguente: "Gli elenchi sono formati in duplice copia")).
Testo vigente dal 18 maggio 2025
