Art. 3-quater — Autorizzazione paesaggistica
All'articolo 146, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo". All'articolo 30, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla leggi 9 agosto 2013, n. 98, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' altresi' prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
Testo vigente dal 9 ottobre 2013
