Art. 3-ter — Disposizioni per la valorizzazione dei siti UNESCO
All'articolo 4, comma 1, della legge 20 febbraio 2006, n. 77, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)alla lettera c), dopo la parola: "realizzazione," e' inserita la seguente: "anche";
- b)la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) alla riqualificazione e alla valorizzazione dei siti italiani inseriti nella lista del 'patrimonio mondiale' sotto la tutela dell'UNESCO, nonche' alla diffusione della loro conoscenza; nell'ambito delle istituzioni scolastiche la valorizzazione si attua anche attraverso il sostegno ai viaggi di istruzione e alle attivita' culturali delle scuole".
Testo vigente dal 9 ottobre 2013
